L’incapacità naturale esclude la decadenza dall’usufrutto, ma non l’obbligo di eseguire le manutenzioni (Trib. Messina 420/2026)

Tribunale di Messina, Prima Sezione civile, sentenza n. 420 del 4 marzo 2026 (R.G. 4210/2023) — Giudice Francesco Catanese

Il principio

La cessazione dell’usufrutto per abuso richiede un inadempimento imputabile almeno per colpa. L’incapacità naturale esclude la sanzione e il risarcimento, ma non fa venir meno l’obbligo dell’usufruttuario, rappresentato dall’amministratore di sostegno, di eseguire le manutenzioni necessarie.

Il fatto

Il nudo proprietario chiedeva la cessazione dell’usufrutto e il risarcimento per il grave degrado dell’immobile, nonostante un precedente provvedimento cautelare avesse già ordinato l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria.

La motivazione

L’art. 1015 c.c. ha natura sanzionatoria e presuppone una condotta antigiuridica personalmente imputabile. Le risultanze sanitarie, la nomina dell’amministratore di sostegno e una sentenza penale di assoluzione per incapacità dimostravano che l’usufruttuario non era in grado di comprendere gli effetti delle proprie omissioni. Il Tribunale ha quindi escluso decadenza e risarcimento per i fatti pregressi, confermando però l’obbligo di manutenzione ex artt. 1001 e 1004 c.c., da adempiere tramite l’amministratore di sostegno.

Implicazioni pratiche

La tutela del nudo proprietario deve distinguere la responsabilità personale dell’incapace dalla permanenza degli obblighi connessi al diritto reale. L’amministratore di sostegno può essere condannato a curarne l’adempimento in rappresentanza dell’usufruttuario.

Provvedimento integrale:

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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