Non contestazione, PFAS e autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 22579/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve, in ossequio al principio di autosufficienza, trascrivere gli atti dai quali dovrebbe emergere la contestazione che il giudice di merito ha invece escluso.
L’onere di specifica contestazione presuppone un’allegazione altrettanto puntuale della parte gravata dell’onere della prova.
L’accertamento circa l’esistenza o l’assenza di contestazione implica l’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza degli atti di parte e appartiene al giudice di merito; in cassazione è sindacabile attraverso il controllo sulla motivazione.
Quando, sulla base dell’accertamento rimasto fermo, per determinate sostanze non risultano fissate le concentrazioni soglia di contaminazione, non può essere prospettato in sede di legittimità l’obbligo di interventi di bonifica fondandolo su fatti non risultanti dal provvedimento impugnato.
Il Fatto
Una Regione aveva chiesto l’ammissione al passivo di una società fallita per un credito complessivo di euro 4.825.000,00, in via privilegiata, relativo a interventi di bonifica e risanamento ambientale eseguiti per contrastare l’inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche della falda. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo. Aveva rilevato, tra l’altro, che per i PFAS non risultavano fissate le concentrazioni soglia di contaminazione e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti per applicare il meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 250 del d.lgs. n. 152 del 2006.
Il giudice di merito aveva inoltre ritenuto che le spese indicate dalla Regione riguardassero interventi di carattere generale e non attività strettamente riferibili alla specifica situazione di contaminazione. Aveva escluso anche la riconducibilità delle relative voci al danno ambientale, rilevando il difetto di legittimazione attiva della Regione. Contro il decreto la Regione ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta anzitutto la censura relativa al principio di non contestazione. La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente considerato non contestata la mancata fissazione delle concentrazioni soglia di contaminazione per i PFAS. La Corte dichiara il motivo inammissibile perché il ricorso non soddisfa il requisito di autosufficienza. Chi contesta l’accertamento del giudice di merito circa l’assenza di contestazioni deve infatti riportare nel ricorso gli atti processuali dai quali dovrebbe emergere una conclusione diversa. Non basta affermare che la circostanza fosse stata contestata: occorre consentire alla Corte di verificare la censura attraverso la specifica rappresentazione degli atti rilevanti.
La decisione richiama Cass. n. 20637/2016, secondo cui l’onere di specifica contestazione presuppone una previa allegazione puntuale della parte onerata della prova, e Cass. n. 36249/2022. La qualificazione di un fatto come pacifico per mancata contestazione deriva da una valutazione del giudice sul contenuto degli atti processuali. L’accertamento dell’esistenza o meno della contestazione rientra quindi nell’interpretazione degli atti di parte e appartiene al giudice di merito. La sua censura in sede di legittimità deve rispettare il pertinente paradigma del controllo sulla motivazione.
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva affermato che la Regione non aveva contestato che le CSC non fossero mai state fissate per i PFAS. Aveva inoltre ricostruito la procedura avviata dalla società, rilevando che il superamento delle soglie era stato indicato per sostanze diverse, mentre PFOA e PFOS erano stati rappresentati come sostanze non comprese tra quelle tabellate e prive, secondo la normativa allora considerata, di uno specifico valore limite. Poiché il ricorso non riproduceva in modo autosufficiente gli elementi idonei a smentire tale accertamento, la relativa censura non poteva essere esaminata.
Da questa conclusione discende anche l’inammissibilità delle doglianze relative agli artt. 250, 242 e 245 del d.lgs. n. 152 del 2006. La Regione sosteneva che l’amministrazione potesse intervenire in via sostitutiva e ripetere le spese e che il soggetto che avesse volontariamente avviato gli interventi non potesse successivamente sottrarsi alla loro prosecuzione. La Cassazione osserva però che, una volta rimasto fermo l’accertamento secondo cui i valori CSC non erano tabellati, non poteva scattare l’obbligo di realizzare gli interventi di bonifica prospettato dalla ricorrente. La censura, inoltre, faceva leva su fatti che non risultavano dal provvedimento impugnato.
Analoga sorte segue il motivo con cui si contestava la qualificazione delle spese regionali come interventi di carattere generale. Anche questa doglianza presupponeva il superamento dell’accertamento posto alla base della decisione sui PFAS e sulle soglie di contaminazione. L’inammissibilità del primo motivo si riflette pertanto sulla possibilità di esaminare la successiva censura relativa alla riconducibilità delle spese agli interventi contemplati dalla disciplina ambientale.
La Corte dichiara infine inammissibile anche il motivo fondato sugli artt. 2043 e 2051 c.c. Il decreto impugnato aveva escluso sia l’illiceità della condotta sia il nesso causale tra la specifica situazione di inquinamento e le spese sostenute dalla Regione. La Cassazione rileva inoltre che non era stata censurata la distinta statuizione relativa al difetto di legittimazione attiva della Regione per il danno ambientale, che il Tribunale aveva ricondotto alla legittimazione attribuita al Ministero dalla disciplina richiamata nel provvedimento.
- Il ricorso viene dichiarato inammissibile in tutti i suoi motivi.
- Rimane fermo l’accertamento di merito sulla mancata fissazione delle CSC per i PFAS rilevante nel giudizio.
- La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità nei confronti di entrambe le parti controricorrenti.
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