Tassa automobilistica e PRA: contrasto giurisprudenziale sulla prova della perdita di possesso (Cass. civ. n. 6263/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa automobilistica, sussiste un contrasto giurisprudenziale sulla portata dell’art. 94, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285/1992, che riconnette l’esonero dal pagamento alla produzione di idonea documentazione attestante la perdita della titolarità del veicolo, a prescindere dall’annotazione nel PRA, rispetto all’indirizzo che, valorizzando l’art. 5, comma 32, del d.l. n. 953/1982, individua nel mero intestatario del PRA un responsabile d’imposta solidalmente obbligato.
Il Fatto
Un contribuente, dopo aver alienato un’autovettura con atto notarile del 16.10.2012, riceveva avvisi di accertamento per la tassa automobilistica relativa agli anni 2013 e 2014. La Commissione Tributaria Provinciale di Bari e, in appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, accoglievano il ricorso, ritenendo sufficiente la prova della perdita del possesso, a prescindere dalla mancata annotazione del trasferimento nel PRA. La Regione Puglia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, in sede di esame del ricorso, ha rilevato un contrasto tra due orientamenti giurisprudenziali. Un primo indirizzo, facente leva sull’art. 5, comma 32, del d.l. n. 953/1982, riconosce la soggettività passiva tributaria in capo all’intestatario del PRA, sia pure in termini di presunzione relativa, individuando un responsabile d’imposta solidalmente obbligato. Un secondo orientamento, più recente (Cass. n. 29060/2024), attribuisce rilievo sostanziale all’art. 94, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992, che consentirebbe l’esonero dall’imposta con la sola produzione di idonea documentazione attestante la perdita del possesso, indipendentemente dall’annotazione nel PRA.
La Corte ha quindi ravvisato una questione di rilevante nomofilattico, attinente alla compatibilità tra un presupposto impositivo di tipo sostanziale (perdita del possesso) e uno di tipo formale (risultanza del PRA), con conseguente incidenza sulla soggettività passiva tributaria. Per tale ragione, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, al fine di dirimere il contrasto e fornire un principio di diritto univoco.
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