Naufragio colposo, raddoppio pena è titolo autonomo e non aggravante (Cass. pen. Sez. IV n. 26680 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti colposi di danno, la disposizione di cui all’art. 449, comma 2, cod. pen., relativa al raddoppio della pena in determinate ipotesi, prevede un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell’ipotesi contemplata dal primo comma dello stesso articolo. Il raddoppio previsto per le navi adibite al trasporto di persone non si applica al naufragio di un peschereccio, destinato esclusivamente all’equipaggio per l’esercizio dell’attività professionale. Ne consegue che, ove l’imputazione contesti il solo art. 449, comma 1, cod. pen., la pena base non è illegale per essere stata determinata in misura inferiore al minimo previsto dal secondo comma.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari applicava, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione per i reati di naufragio colposo, omicidio colposo e omissione di assistenza di cui all’art. 1158 cod. nav. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge per illegalità della pena base, fissata in un anno e quattro mesi di reclusione.
Secondo il ricorrente, poiché l’art. 449, comma 2, cod. pen. prevede il raddoppio della pena di un anno stabilita dal primo comma qualora si tratti di naufragio, la base del trattamento sanzionatorio non poteva essere inferiore a due anni. La difesa dell’imputato eccepiva l’inammissibilità, sostenendo che la contestazione riguardava il solo comma 1 e che il secondo comma integra una fattispecie autonoma.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché il motivo è manifestamente infondato. Il percorso argomentativo muove da un dato consolidato: l’art. 449, comma 2, cod. pen. configura un titolo autonomo di reato e non una circostanza aggravante dell’ipotesi di cui al primo comma. La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 34595 del 13.07.2022 e Sez. IV n. 27225 del 30.05.2019.
Il Collegio ribadisce poi che il raddoppio previsto per le navi adibite al trasporto di persone non si applica al naufragio di un peschereccio, in quanto questo è destinato esclusivamente all’equipaggio per l’esercizio dell’attività professionale, richiamando le sentenze di questa sezione n. 2553/2016 e n. 27225/2019.
Nel caso in esame non si è trattato del naufragio di una nave adibita al trasporto di persone, ma del naufragio di un peschereccio: nessun raddoppio del trattamento sanzionatorio doveva dunque essere operato. La Corte sottolinea inoltre che nell’imputazione veniva contestato, correttamente, soltanto il comma 1 e non il comma 2 dell’art. 449 cod. pen., con la conseguenza che il presupposto stesso del ricorso risultava erroneo.
Da qui la conclusione: la pena base per il reato più grave non può ritenersi illegale, poiché non è stata fissata in misura inferiore al minimo edittale previsto dalla legge per la fattispecie come contestata. Il ricorso non supera quindi il vaglio di ammissibilità e viene dichiarato tale.
Nota della Redazione
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