Inutilizzabilità degli atti di indagine acquisiti fuori termine e uso cautelare (Cass. pen. Sez. 2 n. 9569 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari solo se acquisiti aliunde, nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi. È comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all’approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini sono scaduti. Non rientrano tra gli atti di indagine inutilizzabili, se compiuti dopo la scadenza del termine, quelli costituenti mera rielaborazione di attività precedentemente svolte, come le note riassuntive o conclusive della polizia giudiziaria, e quelli meramente ricognitivi, finalizzati a documentare la permanenza e attualità di situazioni già compiutamente accertate. La sanzione dell’inutilizzabilità non preclude l’uso cautelare di atti che non abbiano funzione probatoria.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Avellino applicava al ricorrente la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 416, primo comma, cod. pen., ritenendolo gravemente indiziato di aver promosso un sodalizio finalizzato alla organizzazione di falsi sinistri stradali. Il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame, confermando l’ordinanza genetica.
L’indagato proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: erronea applicazione della legge in relazione alla declinatoria di competenza territoriale; erronea applicazione dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen.; erronea applicazione dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. per violazione del diritto di difesa in sede di interrogatorio; mancanza e contraddittorietà della motivazione in riferimento all’attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo, dichiarando il primo generico e reiterativo e il terzo manifestamente infondato. Quanto al motivo sulla competenza, ha osservato che l’ordinanza impugnata aveva adeguatamente chiarito come il centro delle attività ideative e organizzative del sodalizio fosse individuabile in un preciso Comune, sede dell’agenzia dove venivano predisposte le pratiche assicurative false; la valutazione era stata contrastata nel ricorso in modo del tutto generico.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la documentazione allegata dalla difesa non dimostrava che la nota del Commissariato di P.S. non fosse presente tra gli atti depositati prima dell’interrogatorio preventivo, essendo possibile che fosse stata successivamente espunta dalla produzione per l’ufficio ex art. 415-bis cod. proc. pen. L’eccezione, inoltre, non era stata proposta in sede di riesame.
Il secondo motivo è stato invece accolto. Il Tribunale, nel confermare il provvedimento impositivo, aveva richiamato il principio secondo cui la sanzione dell’inutilizzabilità è circoscritta agli atti aventi funzione probatoria, escludendo ogni perimetrazione in ambito cautelare. Tale lettura è stata ritenuta dalla Corte non corretta e frutto di una errata interpretazione del dictum delle pronunce citate nell’ordinanza impugnata, tra cui Sez. 1, n. 20166 del 03/04/2025.
La Suprema Corte ha chiarito che gli elementi acquisiti oltre i termini possono essere impiegati per la misura solo se provenienti da indagini estranee al procedimento i cui termini sono scaduti o da altri procedimenti per fatti diversi, a condizione che non costituiscano il frutto di verifiche sugli elementi già emersi. Ha altresì precisato che sono comunque utilizzabili le note riassuntive, conclusive o meramente ricognitive della polizia giudiziaria. Il Tribunale aveva invece fondato il giudizio sulle esigenze cautelari richiamando in larga parte la nota del 29 maggio 2025, senza chiarire se questa costituisse il frutto di indagini di verifica o una mera rielaborazione di attività precedenti.
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., affinché verifichi nuovamente l’utilizzabilità della nota a fini cautelari e, in caso negativo, valuti la sussistenza attuale delle esigenze cautelari.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere
- Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari
- Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari