Cessione di stupefacenti e attenuante del lucro di speciale tenuità (Cass. pen. Sez. 7 n. 13805 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al delitto di cessione di sostanze stupefacenti solo se la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. La qualificazione del fatto come lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non comporta automaticamente il riconoscimento della predetta attenuante, dovendosi comunque accertare la speciale tenuità sia dell’entità del lucro perseguito o conseguito sia della gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze aveva condannato l’imputato per i reati, in continuazione, di cessione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. A seguito di impugnazione, la Corte di Appello di Firenze riformava parzialmente la pronuncia, rideterminando la pena per effetto della prescrizione di uno dei reati.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., ossia dell’attenuante del lucro di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e, pertanto, il ricorso inammissibile, richiamando i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di applicabilità dell’attenuante in esame ai reati in materia di stupefacenti.
Secondo tali principi, l’attenuante del lucro di speciale tenuità può trovare applicazione solo se la condotta complessiva evidenzi una finalità di lucro marginale e ogni singolo episodio di cessione abbia determinato un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità. La Corte ha ricordato i precedenti di Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024 e Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso la tenuità del lucro con considerazioni ritenute non illogiche, evidenziando come il quantitativo di stupefacente (34,9 grammi) non fosse irrisorio anche in relazione al numero di dosi ricavabili, e come la condotta dell’imputato, dedito allo smercio sul mercato, rivelasse un lucro potenzialmente perseguibile non connotato da tenuità.
La Cassazione ha inoltre ribadito il principio per cui la qualificazione del fatto come lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non determina automaticamente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., richiedendosi comunque un autonomo accertamento sulla speciale tenuità del profitto e dell’evento (richiamando Sez. 3, n. 13659 del 16/02/2024).
Il giudizio della Corte di appello, che aveva richiamato la cospicua quantità di stupefacente detenuta, idonea a procurare un rilevante guadagno, è stato pertanto ritenuto coerente con le risultanze processuali e privo di fratture logiche. Dichiarato inammissibile il ricorso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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