Giudicato cautelare e divieto di riproporre la stessa istanza di sostituzione (Cass. pen. Sez. VI n. 27104 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato cautelare preclude la riproposizione delle questioni esplicitamente o implicitamente decise dal giudice della cautela. La preclusione opera allo stato degli atti ed è preordinata a evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento. Essa può essere superata solo quando sopravvengano elementi nuovi idonei ad alterare il quadro precedentemente definito. La riproposizione degli stessi argomenti, senza allegazione di fatti diversi, rende inammissibile il ricorso per cassazione. Il sindacato di legittimità non può convertirti in una nuova valutazione di fatto, preclusa in questa sede.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti e associazione di tipo mafioso, ha chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari da eseguirsi fuori Regione. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha respinto l’istanza; il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello cautelare con ordinanza del 4 maggio 2026.
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che i fatti risalgono a oltre sei anni prima, che non vi sono segnali di contiguità attuale con il gruppo criminale e che il Tribunale non avrebbe valutato il comportamento tenuto durante l’esecuzione della misura, né la posizione di una coimputata ritenuta sovrapponibile.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sul rilievo del giudicato cautelare. Due precedenti pronunce della stessa Corte, entrambe della Terza Sezione, avevano già respinto ricorsi del medesimo ricorrente aventi ad oggetto la sostituzione della stessa misura cautelare, fondati sugli stessi argomenti oggi riproposti.
Il principio applicato è quello secondo cui la preclusione derivante da una precedente pronuncia del Tribunale del riesame concerne le questioni esplicitamente o implicitamente trattate, con la sola esclusione di quelle deducibili e non dedotte. La preclusione opera allo stato degli atti e può essere superata solo là dove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito, come affermato da Sez. 2 n. 49188 del 09/09/2015 e Sez. 5 n. 1241 del 02/10/2014.
Nel caso concreto la Corte rileva che non è stato allegato alcun elemento nuovo o diverso rispetto a quelli posti a fondamento dei precedenti procedimenti cautelari. La richiesta di sostituzione, l’appello cautelare e il nuovo ricorso risultano fondati sugli stessi aspetti di fatto e sui medesimi argomenti, già valutati manifestamente infondati.
La Corte aggiunge, in via ulteriore, che il ricorso si limita a sollecitare una rivalutazione nel merito delle doglianze, già esaminate e rigettate dal Tribunale con argomenti scevri da vizi logici e giuridici. Tale sindacato è precluso in sede di legittimità.
Da qui l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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