Messa alla prova e riqualificazione del fatto: onere di richiesta dell’imputato (Cass. pen. Sez. III n. 4148 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del dibattimento non legittima l’imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, che deve essere avanzata nel termine di cui all’art. 464, comma 2, cod. proc. pen. deducendo l’erronea qualificazione del fatto. In mancanza di espressa richiesta, il diritto a fruire del rito speciale resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen. La Corte pronuncia annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e può decidere la causa sulla base degli elementi di fatto già accertati.
Il Fatto
Il Tribunale di Taranto ha condannato l’imputato alla pena di 2.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, così diversamente qualificata l’originaria imputazione ex art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006. L’addebito riguardava l’avere appiccato il fuoco a rifiuti — pali di legno per vigneto, fili metallici, tubi in plastica per l’irrigazione e cappucci copri palo — depositati in maniera incontrollata su terreni di cui l’imputato era conduttore.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis cod. pen. per l’accesso alla messa alla prova in ogni stato e grado; l’insussistenza del reato per ignoranza inevitabile della legge penale; la qualificazione del fatto come illecito amministrativo anziché come reato; l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e la mancata applicazione del beneficio della non menzione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, rilevando la totale carenza motivazionale e il mancato confronto con il dato normativo come interpretato dal diritto vivente. Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del dibattimento non legittima l’imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, perché l’inesatta contestazione del reato non preclude l’accesso al rito speciale, che può essere avanzato nel termine di cui all’art. 464, comma 2, cod. proc. pen. deducendo l’erronea qualificazione (Sez. 5 n. 31665 del 2021; Sez. 6 n. 19673 del 2021).
Il principio è coerente con le Sezioni Unite n. 32351 del 2014: l’imputato che ritenga il fatto diversamente qualificabile in un reato che ammetta l’oblazione ha l’onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione e, contestualmente, di formulare istanza. Nel caso concreto il difensore, in sede di conclusioni, si era limitato a chiedere la riqualificazione e l’applicazione dell’ammenda, senza alcun riferimento alla messa alla prova.
Il secondo motivo è inammissibile perché generico e manifestamente infondato: gli elementi indicati, tutti di natura fattuale, non spiegano come possano giustificare l’ignoranza incolpevole della legge penale. Il terzo motivo è inammissibile perché introduce censure valutative: la combustione di residui vegetali senza titolo abilitativo integra il reato di smaltimento non autorizzato (Sez. 3 n. 38658 del 2017), e la consistenza volumetrica del materiale avrebbe dovuto essere oggetto di prova nel merito.
Il quarto motivo è parzialmente fondato. Il difensore aveva richiesto, in via subordinata, il beneficio della non menzione, ma la motivazione sul punto è totalmente mancante. Dalla motivazione emergono elementi — la contenuta gravità del fatto e l’incensuratezza — che consentono di riconoscere il beneficio senza rinvio (Sez. U n. 3464 del 2018). Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte esclude la particolare tenuità, avuto riguardo alla superficie bruciata, e rileva la genericità del motivo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 168-bis c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
- Art. 464 c.p.p. – Giudizio conseguente all'opposizione
- Art. 521 c.p.p. – Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza