Prescrizione della contravvenzione e frode in commercio per marchio CE contraffatto (Cass. pen. Sez. II n. 27374 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati contravvenzionali, quando il fatto è accertato in una data certa e non intervengono atti interruttivi, il termine di prescrizione decorre da quella data a norma dell’art. 158 cod. pen. e, detratto il periodo di sospensione emergenziale, la causa estintiva maturata prima della pronuncia di primo grado impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto. In tema di delitti contro l’industria e il commercio, l’esposizione per la vendita di giocattoli e apparecchiature con marcatura CE non conforme integra il tentativo del reato di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 cod. pen., e non il falso grossolano, poiché la marcatura europea non costituisce un marchio di impresa ma un’attestazione amministrativa di conformità agli standard europei di qualità e sicurezza. Non è deducibile per la prima volta in cassazione la violazione di legge su un profilo non devoluto con i motivi di appello, poiché il mancato rilievo nel merito esclude ogni onere argomentativo ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 02/10/2025, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 09/07/2024 nei confronti di un’imputata, commerciante all’ingrosso, per i reati di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. (riqualificato il fatto originariamente contestato ex art. 470 cod. pen.), all’art. 648 cod. pen. e agli artt. 1 e 5 d.l.vo 73/1991, accertati in data 17/04/2019.
Il difensore dell’imputata ricorre per cassazione con cinque motivi, deducendo l’intervenuta prescrizione della contravvenzione di cui al capo C), l’erronea qualificazione del fatto di cui al capo A) e la mancanza di un accertamento tecnico sulla marcatura CE, l’insussistenza della ricettazione, il vizio di motivazione e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il Sostituto Procuratore Generale chiede di annullare la sentenza con riguardo al capo C) e di dichiarare inammissibile il ricorso nel resto.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo. La data di accertamento del reato contravvenzionale, dalla quale decorre il termine quinquennale ex art. 158 cod. pen., è quella del 17 aprile 2019. Detratto il periodo di sospensione emergenziale di complessivi 64 giorni e in assenza di cause interruttive, la prescrizione risulta maturata il 21/06/2024, in epoca anteriore alla sentenza di primo grado.
Gli altri motivi sono dichiarati inammissibili perché non consentiti, generici e manifestamente infondati, oltre che meramente reiterativi delle deduzioni d’appello. La Corte ricorda che, in caso di doppia conforme, la motivazione di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, e che il vizio di travisamento della prova è deducibile solo quando il giudice d’appello richiami dati non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici incorrano in un travisamento di macroscopica evidenza.
Quanto alla qualificazione del fatto, il Collegio condivide l’orientamento consolidato secondo cui l’esposizione alla vendita di prodotti con marcatura CE — acronimo di China Export, differente dalla marcatura comunitaria per l’impercettibile distanza tra le lettere — integra il tentativo di frode in commercio. La marcatura europea non identifica un marchio di impresa, ma assolve alla funzione di garantire la conformità del bene agli standard di qualità e sicurezza dell’Unione. Il richiamo alla categoria del falso grossolano è pertanto non pertinente.
La dedotta mancanza di accertamento tecnico è respinta: la Corte territoriale ha valorizzato la deposizione del teste di p.g., soggetto qualificato con specifiche conoscenze, idonea a provare la difformità della marcatura. La censura si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea al perimetro del giudizio di legittimità, non essendo allegato alcun travisamento nel rispetto del principio di autosufficienza.
Il terzo motivo, relativo alla ricettazione, è dichiarato non consentito perché non devoluto con i motivi di appello: non possono dedursi per la prima volta in cassazione violazioni di legge su cui il giudice d’appello abbia correttamente omesso di pronunciare. Ineccepibile è, infine, il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., fondato sui precedenti specifici e sul rilevantissimo numero di prodotti non conformi. La Corte annulla senza rinvio la sentenza limitatamente al capo C), elimina la pena di cento euro di multa e ridetermina il trattamento sanzionatorio ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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