Annullamento con rinvio per mancata individuazione dell’atto corruttivo (Cass. pen. Sez. 6 n. 7962 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria ex art. 319 cod. pen., è necessario che l’illecito accordo tra il pubblico ufficiale e il privato abbia ad oggetto il compimento di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d’ufficio. Sul piano probatorio, occorre la rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario, valorizzando il movente, le aspettative del privato, la condotta serbata e le modalità di corresponsione del prezzo. La dazione indebita deve porsi in rapporto sinallagmatico con il compimento dell’atto, non potendo assumere rilievo se derivante da preesistenti rapporti personali. L’accettazione di una remunerazione per l’esercizio di un potere discrezionale, in assenza di violazione di doveri specifici, integra la corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 cod. pen. La sentenza di appello che riformi totalmente, in senso assolutorio o di condanna, la decisione di primo grado, ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza. In materia di turbata libertà degli incanti, reato di pericolo, è necessaria l’idoneità della condotta ad influenzare l’andamento della gara. In caso di concorso di persone nel reato, la confisca deve essere limitata a quanto concretamente conseguito da ciascun concorrente.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare, aveva condannato diversi imputati, tra cui dirigenti pubblici, funzionari e imprenditori, per una serie di reati concernenti gare d’appalto bandite dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana. Le imputazioni riguardavano, in particolare, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, induzione indebita e turbata libertà degli incanti. Il quadro probatorio era costituito da intercettazioni, videoriprese e dichiarazioni degli stessi indagati.

La Corte di appello aveva, tra l’altro, riformato la sentenza di primo grado che aveva assolto alcuni imputati dal reato di concussione, riqualificando il fatto come induzione indebita a danno di un pubblico ufficiale. La decisione di appello era stata impugnata per cassazione da tutti i principali imputati, che deducevano vizi di motivazione e violazioni di legge in relazione alla sussistenza dei reati e alla loro qualificazione giuridica.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i ricorsi, soffermandosi preliminarmente sulle eccezioni relative alla inutilizzabilità delle intercettazioni, rigettandole in quanto la motivazione dei decreti autorizzativi era da ritenersi congrua e non sindacabile nel merito. Ha, altresì, rigettato le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo legittima una motivazione cumulativa riferita alla gravità del fatto e alla personalità degli imputati.

Con riferimento al reato di corruzione propria, la Corte ha accolto i motivi di ricorso, rilevando un vizio di motivazione nella sentenza impugnata. La Corte territoriale non aveva individuato lo specifico atto contrario ai doveri d’ufficio, elemento costitutivo del reato ex art. 319 cod. pen. La sottoscrizione di una nota di adesione a una procedura centralizzata non era stata ritenuta di per sé un atto contrario ai doveri, in quanto priva di contenuto decisorio e volta a perseguire un interesse pubblico. La Corte ha altresì precisato che, in materia di esercizio del potere discrezionale, occorre verificare se l’interesse pubblico sia stato condizionato dalla “presa in carico” dell’interesse privato, per distinguere la corruzione propria da quella per l’esercizio della funzione.

Quanto al reato di induzione indebita, la Corte ha accolto i ricorsi, annullando senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste. È stato rilevato che la Corte di appello, nel riformare la sentenza assolutoria, non aveva fornito una motivazione rafforzata, non avendo adeguatamente confutato le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione. In particolare, non era stata dimostrata l’efficacia causale della condotta induttiva rispetto alla determinazione del soggetto passivo, emersa come autonoma e successiva alle presunte pressioni.

In relazione al reato di turbata libertà degli incanti relativo a una delle gare, la Corte ha ravvisato un difetto motivazionale, in quanto la sentenza non aveva chiarito le modalità fraudolente con cui l’imputato avrebbe turbato la gara e non si era confrontata con le prove documentali che smentivano le intercettazioni. Per l’altra gara, invece, la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua, confermando la responsabilità per la sostituzione della busta contenente l’offerta economica.

Infine, la Corte ha accolto le censure relative alla configurabilità di una continuazione interna nel reato di corruzione, affermando che, in presenza di un unico accordo corruttivo, gli atti posti in essere successivamente costituiscono meri momenti esecutivi. Ha inoltre escluso l’applicabilità dell’aggravante ex art. 319-bis cod. pen., non essendo l’amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale interessata alla stipulazione dei contratti, e ha annullato con rinvio la sentenza per la rideterminazione della confisca in ossequio al principio per cui la stessa va limitata a quanto concretamente conseguito da ciascun concorrente. La pronuncia è stata altresì annullata senza rinvio per un capo in cui la condanna era intervenuta per un fatto diverso da quello contestato, con trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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