Inammissibile il ricorso che ripropone doglianze della doppia conforme (Cass. pen. Sez. VII n. 6494 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia conforme, la mancanza di specificità del motivo di ricorso per cassazione non si apprezza soltanto come genericità o indeterminatezza, ma anche come assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata, per come integrata dalle confermate ragioni del primo giudice, e le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione. Il ricorrente non può ignorare le esplicitazioni dei giudici censurati senza incorrere nel vizio di mancanza di specificità. Non è consentito in sede di legittimità prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa del fatto, in mancanza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. La graduazione della pena, sorretta da sufficiente motivazione, sfugge al sindacato di legittimità e l’onere argomentativo può ritenersi assolto mediante il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato la condanna per entrambi i reati ascritti, contestando la responsabilità e il trattamento sanzionatorio. La difesa deduce violazioni di legge e vizi motivazionali, con particolare riguardo agli elementi costitutivi della rapina e al contributo concorsuale in relazione alle lesioni, oltre a censurare la determinazione della pena.
La questione giunge davanti alla Corte di cassazione perché i motivi ripropongono, in sede di legittimità, doglianze già vagliate e disattese nei gradi di merito e attengono a profili di valutazione riservati al giudice del merito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, che denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità per entrambi i reati. Il Collegio li ritiene privi dei requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.
Il percorso argomentativo muove dalla regola della doppia conforme: quando la sentenza di appello confermi quella di primo grado, il vizio di specificità non si valuta solo come genericità, ma anche come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata, integrate da quelle del primo giudice, e i motivi dell’impugnazione. La difesa, riproponendo pedissequamente le doglianze d’appello, non si confronta con le esplicitazioni dei giudici censurati.
La Corte rileva inoltre che le censure tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o una ricostruzione alternativa del fatto, estranee al sindacato di legittimità e prive di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. I giudici del merito avevano ampiamente vagliato e disatteso le doglianze con corretti argomenti logici e giuridici, richiamando i precedenti di Sezioni Unite n. 34952 del 19/04/2012 e le pronunce Sez. II n. 51174 del 01/10/2019, Sez. II n. 35134 del 25/03/2022 e Sez. II n. 22661 del 19/05/2010.
Quanto al terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, la Corte osserva che la graduazione della pena — dalla individuazione della pena base agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze e continuazione — rientra nella discrezionalità del giudice del merito e sfugge al sindacato di legittimità quando la determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico. L’onere argomentativo può ritenersi assolto mediante il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. o a espressioni quali “pena congrua” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una motivazione dettagliata quando sia irrogata una pena inferiore alla media edittale.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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