Il lavoro di pubblica utilità fallito preclude la nuova pena sostitutiva (Cass. pen. Sez. 4 n. 16340 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esito negativo del programma di lavoro di pubblica utilità, già concesso in sede di sospensione del procedimento con messa alla prova, costituisce elemento legittimamente valutabile dal giudice di merito ai fini del diniego di applicazione di una nuova pena sostitutiva. L’inadempimento complessivo del trattamento, ancorché solo parzialmente giustificato da certificazioni mediche, è indicativo dell’inidoneità della sanzione sostitutiva a perseguire le finalità rieducative e preventive. Il giudizio prognostico negativo, ancorato ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., si sottrae al sindacato di legittimità in quanto sorretto da motivazione adeguata. L’improprietà lessicale nella ricostruzione del fatto, come l’affermazione che l’imputato non abbia “intrapreso” il percorso, è priva di decisività quando ciò che rileva è la mancata realizzazione delle finalità trattamentali.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 7.7.2025, rideterminava la pena e confermava la declaratoria di responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, relativi a un fatto avvenuto il 5.7.2018. L’imputato era stato ammesso al lavoro di pubblica utilità dal Tribunale, ma il programma non era stato portato a compimento, tanto da determinarne la revoca.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo travisamento della prova per l’affermazione che il percorso alternativo non fosse stato intrapreso, vizio di motivazione riguardo alla qualificazione della condotta come “assoluta indifferenza” al programma, e violazione di legge nel diniego di sostituzione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto ai primi due motivi, ha osservato che la stessa ricostruzione difensiva evidenziava come l’imputato, dopo una prima fase del trattamento, avesse interrotto il programma senza portarlo a compimento, nonostante la concessione di una proroga e il rinvio dell’udienza. Su tale base, il giudice aveva disposto la revoca del programma ritenendo l’inadempimento degli obblighi assunti.
L’eventuale improprietà lessicale dell’affermazione secondo cui l’imputato non avrebbe “intrapreso” il percorso è stata considerata priva di decisività, poiché ciò che rileva è l’inadempimento complessivo del programma, riconducibile in entrambi i casi alla mancata realizzazione delle finalità trattamentali e rieducative dell’istituto.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale attribuitogli, ancorando il giudizio di non concedibilità della sanzione sostitutiva a una valutazione prognostica negativa desunta dal complessivo comportamento dell’imputato e dall’inadempimento del programma. La motivazione si fonda sull’apprezzamento del fallimento del percorso alternativo già esperito, ritenuto indicativo dell’inidoneità della sanzione sostitutiva.
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto ostativo alla nuova concessione della pena sostitutiva l’esito negativo del precedente programma, giungendo a un giudizio che, perché sorretto da criteri riconducibili a quelli di cui all’art. 133 cod. pen., si sottrae al sindacato di legittimità. Nemmeno assume rilievo decisivo la mancata considerazione della sostituzione con la pena pecuniaria, avendo la Corte escluso in radice la sussistenza di una prognosi favorevole in ordine a qualunque forma di trattamento alternativo. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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