Bancarotta impropria per operazioni dolose: dolo e prevedibilità del dissesto (Cass. pen. Sez. V n. 27406 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. è reato di danno, causalmente orientato, che si distingue dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale di pericolo concreto. Sul piano oggettivo richiedono rilievo condotte di sviamento o abuso delle funzioni amministrative e il nesso causale con il dissesto, sotto il principio di equivalenza delle cause concorrenti. Sul piano soggettivo la fattispecie ha connotazione preterintenzionale: occorre la volontà e consapevolezza delle operazioni pregiudizievoli e la prevedibilità in concreto del dissesto, non la volontà dell’evento. Il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, quale consapevole scelta gestionale, integra le operazioni dolose.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia aveva confermato la condanna resa dal GIP del Tribunale di Brescia, all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti dell’amministratore unico di una s.r.l. dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta documentale e per bancarotta di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall., con esclusione della recidiva e applicazione della diminuente per il rito.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: illogicità della motivazione sulla bancarotta documentale, per essere stato impossibilitato dalla custodia cautelare a consegnare le scritture e per l’asportazione delle stesse ad opera di terzi; erronea applicazione dell’art. 223, comma 2, n. 2, l. fall. in punto di nesso causale e di elemento psicologico; mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, dichiarando i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Sul primo motivo osserva che l’impedimento opposto dalla custodia cautelare è argomento irrilevante ed aspecifico: non constando condizioni di isolamento rafforzato, il ricorrente avrebbe potuto incaricare un terzo della consegna o comunicare con il curatore.
Quanto alla bancarotta documentale, il deposito della relazione del curatore non coincide con la chiusura della procedura fallimentare. La spiegazione sulla implausibilità del furto resta logica, e la mancata collaborazione con la curatela, unita alla denuncia di furto ritenuta strumentale, conferma il dolo specifico. Il motivo sul dolo è inoltre inedito, non devoluto in appello.
Sul secondo motivo la Corte ricostruisce la fattispecie: la causazione del fallimento mediante operazioni dolose è reato di danno, distinto da quello di pericolo della bancarotta fraudolenta patrimoniale. L’evento è il dissesto sostanziale, non il fallimento formale, e per il principio di equivalenza delle cause concorrenti rileva anche solo l’aggravamento di un dissesto già in atto.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte conferma la natura preterintenzionale della fattispecie: è sufficiente la consapevole volontà di operazioni pregiudizievoli e la prevedibilità in concreto del dissesto, da declinare senza meccanismi automatici. Il sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, protrattosi per più esercizi, costituisce consapevole scelta gestionale e modalità strutturale di finanziamento dell’attività, produttiva di maggiori oneri.
Il terzo motivo è infondato: l’esclusione della recidiva non impedisce di valorizzare i precedenti quali indici di capacità a delinquere; l’esclusione della recidiva era legata alla irrevocabilità sopravvenuta di una condanna, rilievo non estensibile al diniego delle attenuanti. La collaborazione addotta è risultata meramente assertiva e l’interlocuzione con la curatela sostanzialmente decettiva.
Nota della Redazione
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