Differimento pena per grave infermità: necessaria la perizia (Cass. pen. Sez. I n. 27405 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento dell’esecuzione della pena detentiva per grave infermità fisica, il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento o di detenzione domiciliare per motivi di salute, deve disporre gli accertamenti medici necessari nominando un perito. La valutazione sulla grave infermità integra un giudizio bifasico, da svolgere prima in astratto, secondo l’inquadramento nosografico della patologia e l’astratta possibilità di cura, e poi in concreto, in relazione alle modalità di somministrazione delle terapie e all’istituto di reclusione. Il provvedimento che ometta di confrontarsi con la perizia e con la documentazione sanitaria prodotta dalla difesa è viziato da motivazione carente e contraddittoria.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza, ha rigettato la richiesta di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., disponendo il collocamento del detenuto in una struttura amministrata dall’Amministrazione Penitenziaria. In precedenza lo stesso Tribunale di Sorveglianza di Messina, all’esito di una perizia, aveva differito la pena con la detenzione domiciliare per mesi sei, salvo riesame su istanza del detenuto.
Decorso il termine, il detenuto ha chiesto l’applicazione della misura. Il Tribunale di Catania ha respinto l’istanza sulla base della relazione redatta dalla ASL e dei pareri della Direzione Distrettuale Antimafia. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per la mancata valutazione del certificato medico prodotto dalla difesa e il mancato confronto con la perizia della precedente fase.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra differimento obbligatorio e differimento facoltativo. Ai sensi dell’art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentiva deve essere obbligatoriamente differita per la persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, ovvero da malattia particolarmente grave che renda le condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, quando la malattia sia in fase così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. Il differimento facoltativo ex art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. può invece essere concesso al condannato affetto da grave infermità fisica che renda le condizioni di salute incompatibili con il carcere.
Ricorrendo tale presupposto, ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione, ove il giudice ritenga l’esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto prevalente rispetto alla tutela della salute (Sez. I n. 21355 del 01/04/2021, Cecchi Gori). Il bilanciamento deve tenere conto delle istanze sociali correlate alla pericolosità e delle condizioni complessive di salute (Sez. I n. 37062 del 09/04/2018, Acampa).
La valutazione sulla grave infermità consiste in un giudizio bifasico: in astratto, per l’inquadramento nosografico della patologia e l’astratta possibilità di cura; in concreto, per le modalità di somministrazione delle terapie, rapportate all’istituto di reclusione e alle strutture di possibile trasferimento (Sez. I n. 36875 del 15/07/2021, Guida; Sez. I n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli). Il grave stato di salute implica un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili solo con cure non praticabili in regime intramurario (Sez. I n. 37216 del 5/03/2014, Carfora).
Da ciò discende che il giudice, in presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità con il carcere, deve nominare un perito (Sez. I n. 54448 del 29/11/2016, Morelli), anche per verificare se lo stato patologico determini sofferenze incompatibili con la detenzione (Sez. I n. 9432 del 17/01/2024, C.), dovendo accertare se le condizioni del condannato possano essere preservate in istituto o in centri clinici penitenziari (Sez. I n. 37086 del 08/06/2023, G.).
Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato a tali principi. Ha fondato la decisione sul solo contenuto della relazione ASL, senza confrontarsi con la perizia in atti né valutare la certificazione medica prodotta dalla difesa. La motivazione è carente e la conclusione contraddittoria. La censura del secondo motivo resta assorbita e la Corte annulla con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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