Omessa valutazione della memoria difensiva vizia la motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 27562 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina, di per sé, nullità del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive. Essa può tuttavia influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione. Per attribuire rilievo decisivo all’argomento pretermesso, il ricorrente deve dimostrare la concreta idoneità scardinante del tema prospettato rispetto alla pronuncia impugnata, evidenziando il collegamento tra il documento o la memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ove tale collegamento sia provato, il vizio di motivazione può ritenersi integrato.
Il Fatto
Una condannata, libera e residente all’estero, propone istanza di annullamento al giudice dell’esecuzione avverso il provvedimento con cui la Procura della Repubblica aveva disposto l’esecuzione delle pene ancora da espiare. La condannata sostiene che l’ordine di esecuzione con sospensione, emesso nel 2018, non le era stato notificato e che, pertanto, i termini per chiedere una misura alternativa non fossero ancora decorsi.
Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, respinge l’istanza, rilevando che le vicende addotte erano successive al provvedimento impugnato, fondato su un decreto di irreperibilità validamente emesso il 20 ottobre 2020. Propone ricorso per cassazione la condannata, tramite difensore, deducendo che il giudice non aveva tenuto conto di un periodo di detenzione per altra causa e di successiva detenzione domiciliare, antecedenti al decreto, e che le ricerche presso l’amministrazione carceraria erano state omesse.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda il rilievo da attribuire all’omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice dell’esecuzione. La ricorrente aveva introdotto l’argomento relativo alla detenzione per altra causa non con l’istanza di incidente di esecuzione, ma con una successiva memoria difensiva. Il provvedimento impugnato aveva preso posizione sugli argomenti posteriori al trasferimento all’estero, ma non su quelli concernenti la detenzione antecedente al decreto di irreperibilità.
La Corte richiama un consolidato orientamento di legittimità: Sez. I n. 26536 del 24/06/2020, cui si affiancano le conformi Sez. III n. 23097 del 08/05/2019 e Sez. V n. 51117 del 21/09/2017. Secondo tale indirizzo, l’omessa valutazione di una memoria difensiva non integra alcuna nullità, ma può incidere sulla correttezza logico-giuridica della motivazione.
Il Collegio precisa inoltre il criterio di valutazione: per attribuire rilievo decisivo al motivo pretermesso, il ricorrente deve dimostrare la concreta idoneità scardinante del tema prospettato rispetto alla pronuncia impugnata. Occorre evidenziare il nesso tra il documento o la memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa (sul punto Sez. V n. 17798 del 22/03/2019).
Nel caso esaminato, l’argomento contenuto nella memoria incide sulla correttezza della procedura di notifica dell’ordine di esecuzione. La Corte ritiene pertanto integrato il vizio di motivazione dedotto. L’ordinanza impugnata non resiste alle censure e viene annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna.
Nota della Redazione
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