Controllo elettronico agli arresti domiciliari non richiede specifica motivazione (Cass. pen. Sez. VI n. 27561 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dispositivo di controllo elettronico a distanza costituisce l’ordinaria conseguenza della misura degli arresti domiciliari. Ne deriva che, ai sensi dell’art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen., il giudice che dispone gli arresti domiciliari non deve motivare specificamente l’applicazione del braccialetto elettronico: è, al contrario, la sua mancata applicazione a richiedere una motivazione che dia conto delle ragioni per cui il presidio non sia ritenuto necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari. Il giudizio di adeguatezza della misura custodiale e la prognosi di recidivanza specifica, se sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica, sono sottratti al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha accolto l’appello del pubblico ministero e ha applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, a tutela delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivanza specifica.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con due motivi: nullità per mancanza o vizio della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, e difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, con specifico riferimento all’applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto esaminato il primo motivo, relativo ai gravi indizi. Il Tribunale aveva valorizzato il quantitativo di stupefacente sequestrato, gli strumenti di pesatura e suddivisione, gli appunti con nominativi associati a cifre di danaro e la condizione economica del ricorrente. La difesa aveva prospettato l’ipotesi alternativa dell’uso personale, ritenuta plausibile per la mancata frammentazione in dosi e per l’acquisto di una modica scorta a prezzo di favore. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: il Tribunale ha attribuito agli elementi indiziari un significato all’esito di un ragionamento non manifestamente illogico, senza travisare il “significante”, e ha preso in considerazione anche la prospettazione difensiva, ritenendone inverosimile la tesi dell’acquisto di una scorta per uso personale.
La Corte ha poi affrontato il secondo motivo, articolato su tre profili. Il Tribunale, si sostiene, avrebbe desunto il pericolo di recidivanza unicamente dai precedenti penali, senza motivare i legami con il narcotraffico; avrebbe applicato una misura custodiale senza spiegare l’inadeguatezza di quelle meno afflittive; avrebbe omesso ogni motivazione sull’imposizione del braccialetto elettronico.
Sul primo profilo la Corte replica che il Tribunale ha valorizzato elementi legittimamente utilizzabili nella prognosi cautelare: i precedenti penali anche specifici, la già accertata pericolosità sociale con sottoposizione alla misura di prevenzione, e il carattere non occasionale dell’attività illecita desumibile dalle annotazioni contabili. La prognosi risulta perciò non manifestamente illogica.
Sul secondo profilo, il giudizio di adeguatezza degli arresti domiciliari è sorretto da motivazione congrua: il Tribunale ha richiamato l’intensità del pericolo di reiterazione, la necessità di recidere i legami con la platea di consumatori e i canali di approvvigionamento, e l’inidoneità delle misure non custodiali, già dimostrata dal fallimento della misura di prevenzione.
Sul terzo profilo la Corte enuncia il principio centrale: l’art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. configura il controllo elettronico come ordinaria conseguenza degli arresti domiciliari. Ne deriva che la sua applicazione non richiede specifica motivazione; è invece la mancata applicazione a dover essere motivata. La censura è quindi manifestamente infondata. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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