Obbligo di motivare sulle istanze subordinate di misure alternative (Cass. pen. Sez. I n. 27569 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di sorveglianza, investito di una richiesta di misura alternativa, è tenuto a pronunciarsi anche sulle ulteriori istanze introdotte con memoria depositata in corso di procedimento, purché ritualmente proposte e idonee a incidere sull’esito. La loro omessa valutazione non integra, di per sé, una nullità del provvedimento, ma può pregiudicare la congruità e la correttezza logico-giuridica della motivazione, ove i temi pretermessi abbiano attitudine scardinante. Ciò si verifica quando le istanze non valutate siano sottoposte a limiti di pena da espiare e a presupposti di applicabilità diversi da quelli scrutinati dal giudice del merito.

Il Fatto

Un condannato ha presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen. e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’affidamento, ritenendo il ricorrente di elevata pericolosità desunta da una misura di prevenzione, da una misura cautelare in atto e dai numerosi precedenti penali, e ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare per i limiti di pena.

Il condannato ha impugnato il provvedimento censurando la mancata considerazione delle istanze subordinate contenute in una memoria depositata in corso di procedimento: l’affidamento in casi particolari ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990 e la detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica.

La Motivazione della Corte

La Corte accede agli atti, attesa la natura del vizio dedotto, richiamando Sez. U n. 42792 del 31.10.2001. L’istanza originaria risulta presentata in data antecedente e richiedeva le due misure ex art. 47 e art. 47-ter ord. pen. Nel fascicolo trasmesso dal giudice del merito si rinviene poi una memoria con cui è aggiunta l’ulteriore richiesta di affidamento ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990.

Dagli atti emerge che il Tribunale ha svolto istruttoria anche sulla domanda di affidamento in casi particolari, con richieste informative all’istituto penitenziario, e che le memorie successive si soffermano sulla comunità terapeutica presso cui svolgere eventualmente l’affidamento. L’ordinanza impugnata, però, non contiene alcuna specifica motivazione sul diniego delle istanze proposte in corso di procedimento, pronunciandosi soltanto su quelle originarie.

La Corte richiama il principio di Sez. I n. 26536 del 24.06.2020: l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può incidere sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, a condizione che i temi pretermessi abbiano idoneità scardinante. Nella specie la condizione ricorre, perché la mancata valutazione ha comportato l’omesso esame di un’istanza di misura alternativa sottoposta a limiti di pena e a presupposti di applicabilità differenti da quelli su cui il giudice del merito si è pronunciato.

L’ordinanza, quindi, non resiste alle censure e viene annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza, cui è rimesso l’esame delle istanze subordinate pretermesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *