Revoca della misura alternativa e nomina del difensore di fiducia (Cass. pen. Sez. I n. 27567 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento instaurato per la revoca di una misura alternativa non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione o all’atto della richiesta di concessione della misura, né quella effettuata in un procedimento relativo a un fatto diverso da quello per cui il condannato è in espiazione. Ne consegue che l’avviso di fissazione dell’udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen. La revoca dell’affidamento in prova è correttamente disposta, ai sensi dell’art. 47, comma 11, legge n. 354 del 1975, quando il comportamento tenuto è incompatibile con la prosecuzione della prova, restando estranea a tale valutazione l’attività di collaborazione di giustizia.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 26 marzo 2026, ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a un condannato, perché nel corso dell’espiazione questi ha commesso un omicidio volontario. Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore.

Con i primi due motivi ha dedotto la mancata valutazione di una memoria difensiva recante richiesta di collegamento da remoto per concomitante impegno professionale, nonché la mancata notifica dell’avviso di udienza camerale al difensore di fiducia, nominato contestualmente all’esecuzione della carcerazione. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione sulla revoca, invocando l’attività collaborativa prestata quale collaboratore di giustizia.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi e richiama il principio consolidato secondo cui la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione o all’atto della richiesta di concessione della misura alternativa non esplica effetti nel procedimento di revoca. In mancanza di una nuova nomina fiduciaria, l’avviso di fissazione dell’udienza camerale va notificato, a pena di nullità assoluta, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell’art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

Il Collegio richiama la propria precedente decisione Sez. I n. 34171 del 02.07.2024, resa in una situazione sovrapponibile, in cui il Tribunale di sorveglianza aveva assunto come valida, per il procedimento di revoca, la nomina effettuata nel procedimento di convalida dell’arresto per il reato che aveva determinato la revoca della misura. In quel caso la Corte aveva escluso che la nomina fosse estensibile all’udienza di convalida dell’arresto.

Non è pertinente il diverso precedente invocato dal ricorrente, Sez. I n. 11232 del 18.02.2020, secondo cui la nomina del difensore di fiducia è valida, pur in assenza del puntuale rispetto delle formalità dell’art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci desumibili per facta concludentia. In quel caso, osserva la Corte, la nomina era contenuta nel verbale relativo all’esecuzione dell’ordine di carcerazione a seguito della sospensione della misura alternativa, e dunque era intervenuta nel medesimo procedimento. Nel caso esaminato, invece, la nomina è avvenuta in occasione della carcerazione per il fermo di indiziato di delitto, con convalida del g.i.p. antecedente alla sospensione della misura; quando quest’ultima è stata disposta, il condannato era già in carcere a titolo cautelare.

Mancando una legittima nomina nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza, il difensore non aveva titolo per far valere il concomitante impegno professionale nel giorno fissato per l’udienza camerale. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato: la revoca è stata disposta in applicazione dell’art. 47, comma 11, legge n. 354 del 1975, che impone di valutare la compatibilità del comportamento con la prosecuzione della prova, e l’argomento sulla collaborazione di giustizia è eccentrico rispetto a tale parametro. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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