Integrazione del collegio penale con giudice onorario e presupposti emergenziali (Cass. pen. Sez. 2 n. 16235 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di composizione del collegio penale, la disciplina applicabile all’integrazione con giudici onorari è quella di cui all’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall’art. 1 legge n. 51 del 2025, che consente tale integrazione in deroga al divieto di cui al comma 5, quando ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali. Per il settore penale, la deroga non opera solo per i procedimenti di competenza del tribunale del riesame. Non è richiesta una specifica percentuale di scopertura di organico, essendo sufficiente una situazione emergenziale e contingente, ampiamente documentata dal Presidente del Tribunale con provvedimento che la rende conoscibile, senza necessità di reiterazione in ogni singolo procedimento. È inammissibile, per carenza di specificità ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte in appello e definite in termini adeguati dalla corte di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 19 dicembre 2025, ha riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale di Roma, confermando il giudizio di responsabilità dell’imputato per il delitto di rapina aggravata e rideterminando la pena previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Avverso tale decisione, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con cui ha eccepito la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla capacità del giudice, poiché il collegio giudicante in primo grado era stato integrato, all’udienza di discussione e decisione, da un giudice onorario, in mancanza delle condizioni di legge. Secondo il ricorrente, la scopertura di organico del 26,92% del settore penale non avrebbe superato la soglia del trenta per cento prevista dall’art. 11, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 116/2017.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che la disciplina applicabile all’udienza del 26 maggio 2025 è quella di cui all’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116/2017, nel testo modificato dalla legge n. 51 del 2025, entrata in vigore il 1° maggio 2025. Tale norma, in deroga al divieto di assegnazione al giudice onorario dei procedimenti relativi a reati non compresi nell’elenco di cui all’art. 550 cod. proc. pen. (tra cui la rapina), consente la composizione del collegio con il giudice onorario quando ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, con la sola esclusione dei procedimenti di competenza del tribunale del riesame.
La Corte ha evidenziato che la normativa citata dallo stesso ricorrente non richiede una percentuale di scopertura di organico per giustificare l’applicazione del giudice onorario, bensì una situazione emergenziale e contingente. Tale situazione era stata ampiamente delineata dal Presidente del Tribunale di Roma con provvedimenti che avevano attestato la grave scopertura di organico del settore penale, definita “significativa e gravissima”, autorizzando i giudici onorari a comporre i collegi penali dal 2 maggio 2025.
Secondo la Cassazione, il decreto presidenziale del 24 aprile 2025 aveva reso conoscibile la situazione emergenziale e non necessitava di essere reiterato in ogni singolo procedimento. L’assegnazione del giudice onorario alla sezione del Tribunale che ha giudicato l’imputato risultava quindi legittima, essendo ricorrenti i presupposti di legge, ivi inclusa la qualità di giudice appartenente al contingente ad esaurimento.
Ne consegue che il ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché fondato su un motivo non consentito e comunque privo della specificità necessaria, risultando riproduttivo di censure già prospettate in sede di appello e adeguatamente confutate dalla corte territoriale. Con la declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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