Continuazione: aumenti per reati satellite da motivare in concreto (Cass. pen. Sez. I n. 27570 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aumento di pena derivante dal riconoscimento della continuazione deve essere determinato in concreto in relazione al singolo fatto storico, e non al titolo di reato, e dipende dal valore ponderale che il giudice attribuisce a ciascun reato satellite. L’obbligo di motivazione opera con particolare riferimento agli aumenti significativi o che possono apparire sproporzionati rispetto alla pena base e alla gravità degli altri reati, mentre risulta attenuato quando la pena per il reato satellite è contenuta. La mancanza assoluta di motivazione sugli aumenti per i reati satellite rende il provvedimento censurabile e ne impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza della Corte d’appello di Roma, aveva accolto l’istanza del condannato di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, rispettivamente per reati in materia di stupefacenti e armi e per reati in materia di stupefacenti, armi e ricettazione.
Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: la individuazione del reato più grave e della pena base; la mancata considerazione delle attenuanti generiche; la totale assenza di motivazione sugli aumenti per i reati satellite.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi. Il primo è generico, perché contesta sotto forma di violazione di legge il percorso logico dell’ordinanza senza le allegazioni necessarie a dimostrarne l’erroneità, tanto più che il giudice della cognizione aveva respinto il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio rilevando che le attenuanti generiche erano state concesse con giudizio di equivalenza.
Il secondo motivo è inammissibile perché fondato su una prospettazione meramente ipotetica, non contenuta nel provvedimento impugnato.
Il terzo motivo è invece fondato. La Corte richiama il principio secondo cui l’aumento per la continuazione va determinato in concreto in relazione al singolo fatto storico, in ragione del valore ponderale attribuito a ciascun reato satellite (Sez. U n. 47127 del 24/06/2021). La medesima pronuncia ha precisato che l’obbligo di motivazione è particolarmente avvertito per gli aumenti significativi o apparentemente sproporzionati, ed è attenuato quando la pena per il reato satellite è contenuta (Sez. U n. 7930 del 21/04/1995).
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione non ha compiuto alcuna operazione di attribuzione del valore ponderale e ha determinato gli aumenti senza motivazione. Tale mancanza assoluta impedisce di valutare la congruità della pena inflitta e non rispetta neppure lo standard delle espressioni concise proprie dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1 n. 23041 del 14/05/2009).
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo esame. Il giudizio di rinvio si svolgerà in diversa composizione, in applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen. pronunciata dalla Corte cost. n. 183 del 2013, che impedisce la partecipazione al rinvio al giudice che ha pronunciato l’ordinanza in sede esecutiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
- Art. 623 c.p.p. – Annullamento con rinvio