Pene sostitutive in appello: sostituzione d’ufficio solo nei casi tassativi (Cass. pen. Sez. II n. 27600 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello non può disporre la sostituzione d’ufficio in mancanza di uno specifico motivo di censura dedotto con l’atto di gravame o con i motivi nuovi. L’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, subordina l’applicazione in grado di appello al consenso espresso dall’imputato e fa salvo quanto previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. Ne deriva che il potere officioso resta circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che deroga al principio devolutivo dell’appello e segna il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 16 dicembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Novara nei confronti dell’imputato per il reato di ricettazione continuata in concorso. I preziosi provento di furto erano stati rinvenuti all’interno di un incavo ricavato a fianco della porta centrale di ingresso di un camper occupato dall’imputato al momento della perquisizione.
Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo deduceva erronea applicazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e carenza e manifesta illogicità della motivazione; con il secondo lamentava l’inosservanza dell’art. 58 della legge n. 689/1981 per il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, in presenza di doppia conforme, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale, purché siano rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell’adozione dei medesimi criteri di valutazione delle prove, richiamando sul punto Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013 e Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019.
Su questa base, il primo motivo è stato ritenuto non consentito, risolvendosi in una rilettura nel merito delle prove assunte. La Corte ha escluso che la motivazione d’appello potesse qualificarsi apparente o tautologica, avendo essa dato conto puntuale delle censure difensive e le avesse disattese con argomentazioni specifiche.
Quanto al riconoscimento dei monili da parte delle persone offese, è stato ritenuto congruo il rilievo che la fattura seriale dei gioielli non ne elidesse la valenza probatoria, essendo essi individuati fra una serie ben più ampia di oggetti e in un contesto in cui le vittime avevano subito la sottrazione di ulteriori preziosi. Le fotografie prodotte dalla difesa sono state giudicate prive di data certa e inidonee a identificare con certezza i gioielli ritratti.
In ordine alla disponibilità del camper, la Corte ha valorizzato le risultanze del teste di p.g., fondate su servizi di osservazione e su dati di localizzazione. Le modalità di occultamento dei preziosi, unitamente all’inattendibilità delle spiegazioni alternative prive di riscontri, sono state reputate sintomatiche della consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.
Il secondo motivo è stato dichiarato infondato. Il Collegio ha dato continuità al principio secondo cui, in tema di pene sostitutive, il giudice di appello non può disporre la sostituzione “ex officio” in mancanza di uno specifico motivo di censura, richiamando Sez. 6 n. 11742 del 11/02/2026 e le Sezioni Unite n. 12872 del 19/01/2017. Poiché nel caso di specie la richiesta era stata proposta per la prima volta con l’atto di appello, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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