Revoca d’ufficio della sospensione condizionale illegittimamente concessa (Cass. pen. Sez. VII n. 27854 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello può revocare d’ufficio la sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., qualora ricorrano cause ostative non documentalmente note al giudice che ha riconosciuto il beneficio. La revoca è altresì legittima, ex art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., quando il condannato riporti, nel quinquennio dal passaggio in giudicato di una precedente condanna, una nuova condanna a pena detentiva per delitto anteriormente commesso che, cumulata alla precedente, superi i limiti quantitativi dell’art. 163 cod. pen. L’accertamento dei presupposti è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici.
Il Fatto
Due imputati erano stati condannati in primo grado con il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’08.07.2025, ha disposto nei confronti di entrambi la revoca del beneficio.
Avverso tale decisione i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla revoca.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che l’unico motivo prospettato è manifestamente infondato. I giudici di appello avevano disposto la revoca con iter argomentativo esente da vizi logici e giuridici, sussistendo i presupposti della revoca d’ufficio ex art. 168, comma primo, n. 1 e n. 2, cod. pen.
Con riguardo alla prima posizione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio per cui il giudice di appello può revocare d’ufficio la sospensione condizionale illegittimamente concessa in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen., quando ricorrano cause ostative non documentalmente note al giudice che ha riconosciuto il beneficio (Sez. 3, n. 42004 del 05.10.2022, Maggio, Rv. 283712-01). Nel caso concreto il presupposto è stato accertato, poiché le pregresse condanne ostative non risultavano riportate nel certificato del casellario acquisito al fascicolo dibattimentale.
Quanto alla seconda posizione, la revoca risulta conforme all’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., ricorrendone integralmente i presupposti. Il ricorrente, entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di un decreto penale di condanna emesso dal gip del Tribunale di Bergamo il 03.04.2024 per un reato commesso il 17 maggio 2023, ha riportato nel presente procedimento condanna a pena detentiva per un delitto anteriormente commesso.
Tale pena, cumulata con quella oggetto del precedente beneficio, determina il superamento dei limiti quantitativi previsti dall’art. 163 cod. pen., con conseguente legittimità della revoca. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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