Sky Ecc e o.e.i.: utilizzabili le chat acquisite all’estero salvo prova contraria (Cass. pen. Sez. IV n. 27599 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisito e decrittato dall’autorità giudiziaria straniera in un procedimento penale ivi pendente e trasmesso in esecuzione di un ordine europeo di indagine, è utilizzabile nel processo italiano se il giudice non rileva una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Opera una presunzione relativa di legittimità dell’attività compiuta all’estero, superabile solo dall’interessato che alleghi e provi il fatto da cui dipende il vizio. Non determina violazione dei diritti fondamentali, in linea di principio, l’indisponibilità per la difesa dell’algoritmo di decrittazione, né comporta inutilizzabilità l’omessa notifica allo Stato italiano delle captazioni, ove queste siano state disposte per reati che ammettono le intercettazioni anche nell’ordinamento interno.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato quale promotore e organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, è destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano. Il Tribunale del riesame rigetta la richiesta di riesame personale e l’indagato propone ricorso per cassazione, articolando sei motivi.
Il ricorso investe l’eccepita incompetenza territoriale, l’utilizzabilità delle chat acquisite tramite o.e.i., l’identificazione del ricorrente quale utilizzatore delle utenze criptate, il preteso bis in idem, la sussistenza delle esigenze cautelari e la mancata retrodatazione dei termini custodiali.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara complessivamente infondato il ricorso. Sul primo motivo osserva che, essendo i reati tra loro connessi e il più grave quello associativo, la competenza per territorio, a norma dell’art. 16 cod. proc. pen., si radica in relazione al sodalizio. Per i reati associativi essa si individua nel luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione, o la parte principale di tali attività, a nulla rilevando il luogo di commissione dei singoli reati fine, mere condotte esecutive.
Sul secondo motivo la Corte richiama i principi delle Sezioni Unite n. 23755 del 2024 e n. 23756 del 2024: l’utilizzabilità dei contenuti acquisiti all’estero va esclusa solo se il giudice rileva una violazione dei diritti fondamentali, spettando alla difesa allegare e provare i fatti da cui inferirla. La presunzione di legittimità dell’attività estera è relativa e può essere superata dall’eccezione dell’interessato, cui incombe il relativo onere probatorio.
Quanto all’indisponibilità dell’algoritmo di decrittazione, la Corte ribadisce che essa non determina, in linea di principio, alcuna violazione: il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla propria chiave di cifratura, sì che una chiave errata non può decrittarlo.
Sull’omessa notifica allo Stato italiano, la Corte richiama l’art. 31 della direttiva 2014/41/UE: l’obbligo sorge solo quando l’autorità procedente viene a conoscenza che l’indirizzo è utilizzato in altro Stato; l’intempestività non è sanzionata di per sé e l’inutilizzabilità sussiste solo se le captazioni non sarebbero consentite in un caso interno analogo, cioè per reato che non ammette tale mezzo. Nella specie si tratta di narcotraffico, per cui le intercettazioni sono consentite.
Infine, sull’uso del captatore informatico sui server, la Corte conferma che l’o.e.i. diretto ad acquisire i risultati di intercettazioni disposte dall’autorità straniera, anche mediante inoculazione di captatore sui server di piattaforma criptata, è legittimo, trattandosi di prove ottenute con modalità compatibili con l’ordinamento italiano. Gli altri motivi sono rigettati in quanto versati in fatto o aspecifici.
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Nota della Redazione
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