Ottemperanza e annullamento per difetto di motivazione: poteri dell’amministrazione (TAR Campania n. 86 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, l’annullamento giurisdizionale fondato su difetto di motivazione o su difetto di istruttoria non accerta il diritto sostanziale vantato dal ricorrente, ma lascia integro il potere valutativo dell’amministrazione, che deve ri-esercitarlo conformandosi al giudicato. Il giudice dell’ottemperanza non può quindi sostituirsi all’amministrazione nella determinazione del contenuto del provvedimento dovuto. Le domande di pagamento di prestazioni economiche che presuppongono un accertamento non contenuto nel titolo ottemperando sono inammissibili, perché disancorate dal suo contenuto precettivo. La domanda di risarcimento del danno da ritardo esula dall’oggetto del giudizio di ottemperanza, così come la richiesta di astreintes va respinta quando il pagamento risulti iniquo e sproporzionato in ragione del comportamento del creditore.

Il Fatto

Il centro diagnostico ricorrente chiede l’ottemperanza della sentenza con cui il TAR Campania aveva annullato la nota di rigetto dell’istanza di rideterminazione della capacità operativa massima per gli anni 2003-2004 e la delibera che ne ancorava gli effetti al 1° gennaio 2006, respingendo il gravame nella restante parte. Secondo il ricorrente, l’amministrazione non avrebbe dato esecuzione alla pronuncia.

Il centro domanda, oltre alla nomina di un commissario ad acta e alla penalità di mora, il pagamento delle prestazioni eccedenti la COM per gli anni 2002-2005, il risarcimento del danno in forma specifica e il risarcimento del danno da ritardo. L’azienda sanitaria resistente eccepisce l’inammissibilità delle istanze risarcitorie e l’infondatezza del resto, valorizzando il tenore della sentenza ottemperanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza da ottemperare, rilevando che l’illegittimità dei provvedimenti annullati era stata individuata esclusivamente nell’inadeguatezza dell’impianto motivazionale. Il diniego era caducato per carenza di adeguata istruttoria e per mancata esternazione delle ragioni ostative; la delibera, per difetto di motivazione in ordine alla decorrenza temporale degli effetti.

Da qui la conseguenza centrale: l’annullamento per difetto di motivazione o di istruttoria non riconosce il diritto del centro a una COM più alta, ma residua in capo all’amministrazione uno spazio ampio per il ri-esercizio dell’attività valutativa. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, 16/05/2025, n. 4207.

Su questa premessa crollano le domande economiche del ricorrente. Le richieste di pagamento delle prestazioni eccedenti la COM risultano disancorate dal contenuto precettivo della sentenza ottemperanda. La domanda di risarcimento in forma specifica è astratta e aspecifica. La domanda di risarcimento del danno da ritardo esula dall’oggetto del giudizio di ottemperanza, secondo Cons. Stato, Sez. IV, 11/03/2025, n. 2004.

Il ricorso è pertanto accolto solo in parte. È fondata la pretesa che l’azienda sanitaria proceda alla rideterminazione della COM per gli anni 2003-2004, essendo incontestato l’inadempimento, e che le eventuali modifiche abbiano effetto dal primo giorno dell’anno finanziario successivo a quello della richiesta, non dal 1° gennaio 2006. Va accolta anche la domanda di pagamento delle spese processuali, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale.

Il Collegio nega invece le astreintes, tenuto conto del comportamento del creditore e dell’iniquità e sproporzione che il pagamento determinerebbe. La nomina del commissario ad acta è subordinata al persistente inadempimento nel termine di 45 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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