Ottemperanza al giudicato e divieto di penalità di mora con interessi dovuti (TAR Calabria n. 1230 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di eseguire integralmente la pretesa creditoria nascente dal titolo esecutivo non opposto e divenuto definitivo, detratto quanto già corrisposto. Gli interessi sono dovuti nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione: se il ricorso monitorio li ha richiesti al saggio del d.lgs. n. 231/2001, essi vanno riconosciuti secondo tale saggio. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere accordata quando risulti iniqua, perché gli interessi moratori già assicurano la reintegrazione del creditore. Il termine per l’adempimento è assegnato in 60 giorni dalla notifica della sentenza, con nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio idrico, creditrice di un Comune per una somma superiore a 356.000 euro, aveva ottenuto dal Tribunale di Catanzaro un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo. Il titolo era stato notificato all’ente nell’anno successivo. Poiché l’amministrazione non aveva provveduto al pagamento, la creditrice ha adito il TAR Calabria con ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme indicate nel titolo, con gli interessi e la condanna dell’ente alla penalità di mora per il ritardo.

Il Comune non si è costituito in giudizio. La causa è stata decisa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ricostruito i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, non opposto e munito di attestazione di cancelleria. L’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione alla pretesa, pur essendo suo onere dimostrarlo. Sussistono, pertanto, i requisiti richiesti dagli artt. 112 ss. c.p.a. per l’accoglimento del ricorso.

Quanto agli interessi, il Collegio ne ha confermato la debenza nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione, che li riconosce come da domanda. Poiché il ricorso monitorio aveva chiesto gli interessi al saggio stabilito dal d.lgs. n. 231/2001, essi sono dovuti secondo tale parametro. La statuizione riproduce il contenuto del giudicato, senza ampliarne l’oggetto.

Diverso l’esito della domanda di penalità di mora. Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento dello stesso TAR sul punto, da ultimo espresso dalla decisione n. 4 del 07/01/2025, escludendo l’astringente previsione dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La misura è stata ritenuta iniqua, perché sono già dovuti gli interessi moratori calcolati secondo il d.lgs. n. 231/2001. La funzione compulsiva della penalità cede, quindi, di fronte a una tutela risarcitoria già assicurata dal titolo.

L’accoglimento comporta la declaratoria dell’obbligo di ottemperanza, con termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà quale Commissario ad acta il soggetto indicato in dispositivo, con facoltà di delega, su istanza della creditrice. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’ente inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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