Ottemperanza al giudicato e legittimazione del creditore per le sole somme proprie (TAR Campania n. 85 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amministrativo, il ricorrente è legittimato ad agire esclusivamente per l’esecuzione delle somme a lui direttamente spettanti. Resta pertanto inammissibile la domanda di pagamento delle spese processuali liquidate con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario, nonché delle spese di c.t.u. non anticipate dal ricorrente, difettando questi della legittimazione ad agire. Il giudice amministrativo, accertata la sussistenza del passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, ordina all’Amministrazione di provvedere al pagamento nel termine assegnato e designa sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito dinanzi al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Lavoro, n. 92 del 10 gennaio 2024, come corretta con successivo provvedimento. Con quella decisione era stato riconosciuto il diritto all’indennizzo di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992 e il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento, oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese processuali e di c.t.u.
In mancanza di adempimento, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio. La Sezione, con ordinanza istruttoria, ha chiesto all’Amministrazione di chiarire se l’ordine di pagamento fosse suscettibile di immediata esecuzione o richiedesse la prosecuzione del processo dinanzi al giudice ordinario per la liquidazione del quantum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto verificato i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amministrativo. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
L’Amministrazione, in risposta all’istruttoria, ha rappresentato che la condanna è suscettibile di immediata esecuzione, essendo il quantum determinabile mediante gli applicativi di calcolo in uso, pur precisando di seguire l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo dei titoli esecutivi. Il Collegio ha richiamato sul punto il precedente del Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2654 del 2014.
Il ricorso è stato dunque accolto nei limiti delle somme riconosciute come spettanti al ricorrente, con ordine al Ministero di provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. È stata invece dichiarata inammissibile la domanda relativa alle spese processuali liquidate in favore del difensore e alle spese di c.t.u. non anticipate dal ricorrente, per difetto di legittimazione ad agire.
Il Collegio ha quindi designato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta nella persona del Responsabile dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, determinandone in via preventiva il compenso a carico dell’Amministrazione inottemperante. Le spese del giudizio sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, con condanna del Ministero alla rifusione in favore del ricorrente.
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Nota della Redazione
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