Ambiguità dei quesiti a risposta multipla e sindacato sulla discrezionalità tecnica (TAR Campania n. 47 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, l’Amministrazione ha l’obbligo di formulare la domanda in modo chiaro, non incompleto né ambiguo, sì che l’opzione valida per ciascun quesito sia l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta. Compete all’Amministrazione la formulazione dei quesiti, ma non può ricondursi alla sua esclusiva discrezionalità tecnica l’individuazione del contenuto esatto della risposta, che deve desumersi con univocità dalla formulazione della domanda e dal contesto tecnico-scientifico di fondo. Il giudice amministrativo può pertanto sindacare l’evidente erroneità o ambiguità dei quesiti per cui non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta, senza con ciò superare i confini del proprio sindacato sulla discrezionalità tecnica.
Il Fatto
Le ricorrenti partecipavano al concorso indetto dal Comune di Napoli per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 72 unità nel profilo di funzionario socioeducativo. La prova scritta consisteva in un test di 40 quesiti a risposta multipla, con soglia di sbarramento fissata a 21/30. Le ricorrenti conseguivano punteggi inferiori alla soglia e venivano escluse dalla graduatoria degli idonei.
Esse impugnavano gli atti della procedura nella parte in cui erano state valutate come errate due risposte, identiche per tutte, fornite a due quesiti sulle materie di concorso. Chiedevano l’incremento di 0,75 punti per ciascuna risposta ritenuta corretta e la disapplicazione della decurtazione di 0,25 punti per ciascuna risposta errata, così da superare la soglia e ottenere l’inserimento in graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, estranea all’iter concorsuale, che coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, e la estromette dal giudizio. Respinge poi le residue eccezioni. Quanto al ricorso collettivo, le posizioni delle ricorrenti sono omogenee per oggetto, titolo ed effetto, poiché tutte contestano il medesimo vizio oggettivo della procedura, idoneo a produrre effetti identici. Quanto alla prova di resistenza, la rettifica della valutazione, anche di un solo quesito, comporterebbe il superamento della soglia di idoneità.
Nel merito, il Collegio conferma l’ambiguità dei quesiti. Richiama l’orientamento per cui, nelle prove a risposta multipla, l’opzione valida deve essere l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell’Amministrazione. Compete alla stessa la formulazione dei quesiti, ma non l’individuazione del contenuto esatto della risposta, che deve desumersi con univocità dal contesto tecnico-scientifico.
I quesiti controversi, letti sul piano logico, presentano evidenti perplessità. La risposta data dalle ricorrenti al primo quesito risponde all’alto coefficiente di autonomia del bambino proprio del metodo montessoriano, non potendosi escluderne il valore. La spiegazione dell’Amministrazione, che muove dal presupposto del materiale didattico di sviluppo, integra di fatto il quiz e ne palesa il salto logico.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo quesito, nel quale emerge una sostanziale equivalenza tra il superamento dell’egocentrismo e il consolidamento delle capacità di relazione, che presuppone il primo. Anche qui la spiegazione dell’Amministrazione palesa la scarsa chiarezza e univocità del quesito, secondo i canoni giurisprudenziali riassunti.
Il Collegio conclude per l’ambiguità di fondo dei quesiti, che ammettono più di una risposta logicamente sostenibile, e accoglie il ricorso, con inserimento delle ricorrenti nella graduatoria degli idonei. Condanna il Formez P.A. alle spese di lite, liquidate in 2.000,00 euro ciascuna, e le compensa rispetto al Comune di Napoli e alle controinteressate.
Nota della Redazione
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