Silenzio sul permesso di costruire dopo il pagamento degli oneri (TAR Campania n. 4052 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune che abbia comunicato, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, l’accoglimento della domanda di permesso di costruire e il conseguente nulla osta al rilascio del titolo, subordinandolo al pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, è tenuto a pronunciarsi in modo espresso sull’istanza di rilascio una volta che l’importo sia stato corrisposto. L’integrale pagamento, quand’anche tardivo, soddisfa la condizione posta dall’Ente, ove il nulla osta preveda il versamento “prima del rilascio del permesso di costruire” e non risulti alcuna revoca del provvedimento. Il perdurante silenzio integra silenzio-inadempimento e giustifica l’ordine di provvedere, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo in località “Madama Vincenza”, presentava nel dicembre 2021 la richiesta di permesso di costruire n. 51/2021 per un edificio a destinazione residenziale, con applicazione dell’incremento volumetrico di cui all’art. 4 della L.R. n. 19/2009. Con nota prot. n. 3650 del 20/03/2023 il Comune comunicava, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, l’accoglimento della domanda e il nulla osta al rilascio del titolo, subordinandolo al versamento di oneri e costi di costruzione per complessivi euro 24.816,40, con facoltà di dilazione in ventiquattro mesi.
Per sopravvenute difficoltà economiche il ricorrente non pagava subito. Chiedeva conferma degli importi e delle modalità di versamento, senza ottenere riscontro; dopo un ulteriore sollecito, provvedeva al pagamento il 30/06/2025. Il Comune ometteva comunque il rilascio del titolo. Con istanza/diffida del 06/10/2025, il silenzio-inadempimento veniva formalizzato e il ricorrente adiva il giudice amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta l’esistenza dell’obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza con cui il ricorrente, dopo aver corrisposto l’importo richiesto a titolo di oneri e costi di costruzione, ha chiesto il rilascio del permesso, in conformità alle indicazioni del nulla osta prot. n. 3650 del 2023.
Il punto centrale è la valenza del ritardo nel pagamento. La Corte rileva che la corresponsione è avvenuta “con ritardo consistente” ma che non si è perfezionata alcuna decadenza. Per la prima rata, il nulla osta prevede semplicemente che il versamento avvenga “prima del rilascio del permesso di costruire”; né risulta che l’Ente locale abbia inteso revocare il nulla osta. La condizione posta dal Comune risulta, dunque, integralmente soddisfatta.
Ne deriva che l’Amministrazione avrebbe dovuto offrire tempestivo riscontro all’istanza del 06/10/2025, procedendo al rilascio del titolo ovvero denegandolo con motivazione che evidenzi le sopravvenute ragioni ostative. Il silenzio serbato è pertanto illegittimo.
La domanda è accolta quanto all’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega a un funzionario anche in pensione, che provvederà entro sessanta giorni su richiesta del ricorrente. Il compenso sarà liquidato con separato decreto, con nota delle spese presentata nei termini di decadenza dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, secondo l’insegnamento di Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato. Ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990, è disposta la comunicazione della decisione, una volta passata in giudicato, alla Procura Regionale della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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