Ottemperanza al giudicato: termini, commissario ad acta e penalità di mora (TAR Campania n. 54 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del titolo esecutivo notificato e divenuto definitivo, ordina all’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 deve essere integralmente decorso perché il ricorso sia ammissibile. L’accertamento dell’adempimento grava sull’amministrazione debitrice. La nomina del commissario ad acta consegue all’ulteriore inerzia e trasferisce il munus esecutivo, precludendo interventi diretti dell’ente. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata negli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente scolastica, ha azionato davanti al TAR Campania il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato l’amministrazione, in solido con l’ufficio scolastico regionale, al pagamento delle differenze retributive maturate per un lungo periodo di servizio. Il titolo, munito di formula esecutiva e notificato, non è stato adempiuto entro il termine di centoventi giorni previsto dalla legge.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita solo formalmente, senza svolgere difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via preliminare la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Ha rilevato che il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore l’esecuzione forzata e la notifica del precetto prima di centoventi giorni dalla notificazione del titolo.
Nel merito, il TAR ha accertato che le statuizioni giudiziali non risultano ottemperate, non essendo stato effettuato né dimostrato l’integrale pagamento delle somme liquidate. Ha richiamato il principio secondo cui l’onere della prova dell’adempimento grava sull’amministrazione debitrice, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001.
Il Collegio ha qualificato il titolo esecutivo come portatore di un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti delle amministrazioni intimate. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice della cognizione. La domanda di esecuzione è stata pertanto accolta, con fissazione del termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per il pagamento.
In caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnando ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione del decisum. L’insediamento del commissario determina il trasferimento del munus e la preclusione di successivi interventi diretti dell’amministrazione inadempiente.
È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata negli interessi legali sulla somma dovuta, con dies a quo nella notificazione della sentenza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nell’insediamento del commissario. Quanto alle spese, il TAR ha precisato che sono dovute solo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, restando escluse quelle relative al precetto o a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore.
Nota della Redazione
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