Il transitato nei ruoli dirigenziali conserva l’anzianità maturata per lo scatto convenzionale (TAR Calabria n. 1587 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’anzianità di servizio maturata nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti va considerata unitariamente ai fini dell’attribuzione dello scatto convenzionale previsto dall’art. 211, secondo comma, d.lgs. n. 217/2005. La promozione alla qualifica di primo dirigente non determina l’azzeramento dell’anzianità già acquisita, ma produce un effetto neutro sul transito. È illegittima l’interpretazione che consenta il riassorbimento degli scatti convenzionali al momento della promozione, in quanto contrasterebbe con la finalità della norma e con i principi di ragionevolezza ed equità retributiva.
Il Fatto
Il ricorrente, in servizio presso il Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco, aveva iniziato la carriera nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti nel 1990. Nominato primo dirigente con effetti dal 1° luglio 2023, l’Amministrazione non gli aveva attribuito lo scatto convenzionale di cui all’art. 211, secondo comma, d.lgs. n. 217/2005, ritenendo tale scatto già maturato nel ruolo direttivo e non più spettante dopo la promozione.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del proprio diritto allo scatto convenzionale, deducendo di aver maturato un’anzianità complessiva di 34 anni e formulando, in via subordinata, eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 Cost. per il trattamento differenziato rispetto a coloro che avevano maturato lo scatto di anzianità retributiva dei 26 anni nel ruolo dirigenziale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente allo scatto convenzionale con decorrenza dal 1° luglio 2023. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l’art. 211 disciplina l’attribuzione degli scatti convenzionali prevedendo, al secondo comma, che per il personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente lo scatto sia attribuito “dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti”.
Richiamando il proprio precedente orientamento, il TAR ha valorizzato l’avverbio “complessivamente” contenuto nella disposizione, riconoscendo un effetto neutro al transito tra i ruoli: l’anzianità maturata nel ruolo direttivo non si perde con la promozione, ma si somma a quella dirigenziale ai fini del raggiungimento dei 26 anni. Tale interpretazione è supportata anche dalla considerazione dell’anzianità minima richiesta dall’art. 148, primo comma, d.lgs. n. 217/2005 per l’accesso alla dirigenza, pari a nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.
La norma, secondo il Collegio, valorizza l’esperienza maturata nel corso della carriera in modo sostanzialmente unitario, non emergendo alcuna distinzione in relazione alla maturazione dell’anzianità in tutto o in parte nella carriera direttiva rispetto a quella dirigenziale. Il Collegio ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l’interpretazione che consentisse il riassorbimento degli scatti convenzionali al momento della promozione risulterebbe incompatibile con il generale divieto di reformatio in peius applicabile nel settore pubblico.
Il Tribunale ha infine condannato l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive dalla data di decorrenza del diritto, precisando che sui crediti di lavoro spettano gli interessi calcolati sui singoli ratei, mentre la rivalutazione monetaria spetta solo nell’eventuale eccedenza rispetto al tasso di interesse legale, secondo il meccanismo del c.d. differenziale. La novità della questione ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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