Silenzio sull’aumento prezzo farmaci C non è silenzio-inadempimento (TAR Lazio n. 6962 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio processuale avverso il silenzio-inadempimento, regolato dagli artt. 31 e 117 c.p.a., non è esperibile contro qualsiasi tipologia di omissione amministrativa, ma presuppone che il richiedente abbia sollecitato l’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di un’attività provvedimentale implicante l’esercizio di pubblici poteri. Restano esclusi dalla sua sfera applicativa gli obblighi di esecuzione che richiedono, per il loro assolvimento, un’attività materiale e non provvedimentale. La richiesta di supporto tecnico finalizzata ad ottenere indicazioni operative per l’accesso all’applicativo web di aggiornamento dei prezzi dei farmaci in fascia C non integra gli estremi di un’istanza volta all’avvio di un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, né può giustificare l’elusione del termine legale di cui all’art. 1, comma 3, d.l. n. 87/2005, che consente la modifica in aumento dei prezzi soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare dell’autorizzazione all’importazione parallela di un medicinale classificato in fascia C, aveva ottenuto la classificazione in fascia C (RR) del prodotto solo con la determinazione dell’AIFA del 22 ottobre 2025, oltre il termine del 31 gennaio 2025 previsto per l’aggiornamento dei prezzi dei farmaci in fascia C. In data 17 novembre 2025 presentava quindi all’Agenzia un’istanza per ottenere l’inserimento sull’applicativo web dell’avvenuta commercializzazione e la variazione in aumento del prezzo.

L’istanza rimaneva inevasa e la società proponeva ricorso avverso il silenzio, deducendo la violazione degli artt. 2, 2-bis e 3 della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, lamentando anche l’illegittimo ritardo nel procedimento di classificazione del medicinale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. Con riferimento al primo motivo, ha giudicato le doglianze relative al ritardo nella conclusione del procedimento di classificazione in fascia C inconferenti rispetto all’oggetto del giudizio, vertente sull’inerzia successiva all’istanza del 17 novembre 2025. I due procedimenti — quello di nuova classificazione e quello di modifica in aumento del prezzo — sono infatti, ancorché connessi, autonomi e dotati di proprie tempistiche.

Quanto al mancato riscontro all’istanza del 17 novembre 2025, il Tribunale ha rilevato che la richiesta di attivare la procedura di aumento del prezzo, formulata chiedendo all’AIFA di fornire entro quindici giorni le indicazioni operative per comunicare tramite l’applicativo web l’aggiornamento del prezzo, non integra gli estremi di un’istanza volta all’avvio di un procedimento amministrativo. Essa si configura piuttosto come una mera domanda di supporto tecnico, per la quale nessuna inerzia è addebitabile all’amministrazione.

La giurisprudenza amministrativa, richiamata in sentenza, ha costantemente affermato che il silenzio-inadempimento presuppone la sollecitazione all’esercizio di un’attività provvedimentale che comporti l’esercizio di pubblici poteri, con esclusione degli obblighi di eseguire attività materiale. Nel caso di specie, inoltre, la domanda formulata ai tecnici appariva contra legem, essendo finalizzata a eludere il termine di legge del 31 gennaio degli anni dispari per la modificazione in aumento dei prezzi dei farmaci in fascia C, in contrasto con l’espressa previsione normativa che la consente soltanto in tale finestra temporale.

Alla luce di tali considerazioni, la sentenza ha respinto il ricorso, condannando la società ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’AIFA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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