Tettoia aperta su tre lati è edilizia libera e non richiede permesso (TAR Campania n. 8564 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tettoia aperta su tre lati, addossata all’edificio principale e di ridotte dimensioni, priva di autonoma utilizzabilità e destinata al solo riparo dell’affaccio, costituisce pertinenza dell’immobile cui accede e rientra nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, lett. e) quinquies, d.P.R. n. 380/2001, quale elemento di arredo delle aree pertinenziali. Ne consegue l’illegittimità dell’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, non essendo configurabile un intervento di ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. L’assenza di volumi o superfici aggiuntive e la sporgenza minima dalla facciata escludono una durevole trasformazione del territorio e un incremento del carico urbanistico.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria dal 2011 di una porzione di fabbricato sito in Napoli, al primo piano di un edificio con affaccio su strada, impugnava la Disposizione Dirigenziale con cui il Comune di Napoli, all’esito di un sopralluogo, le aveva intimato la demolizione di una tettoia realizzata sul balcone pertinenziale, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001.

Il manufatto era descritto come tettoia in lamiere termoisolanti sorretta da ritti metallici, occupante una superficie di metri 3,15 per 1,10, impostata a metri 3,15 dal calpestio. La ricorrente articolava sette motivi, contestando in particolare la qualificazione dell’opera e deducendo la sua natura pertinenziale, con conseguente riconducibilità all’edilizia libera. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata, anche dello stesso Tribunale, secondo cui per la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati non è in linea di principio richiesto il permesso di costruire. L’opera rientra, per le sue caratteristiche costruttive, nell’edilizia libera di cui all’art. 6, lett. e) quinquies, d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui contempla gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Il percorso argomentativo si fonda su un criterio sostanziale: le tettoie aperte su tre lati e addossate a un edificio principale, ove di dimensioni e connotazioni strutturali non particolarmente incidenti sul contesto, costituiscono pertinenze. Esse sono liberamente edificabili quando conformazione e ridotte dimensioni rendono evidente la finalità di arredo, riparo o protezione, e quando la loro consistenza le rende assorbite nell’edificio cui accedono.

La Corte verifica tali caratteristiche nel caso concreto. L’opera consiste in una piccola tettoia con struttura in ferro, di dimensioni assai modeste (metri 3,15 x 1,10, per una superficie complessiva di metri quadrati 3,85), posta a corredo del balcone e a servizio della costruzione principale. Essa è priva di autonoma utilizzabilità, non crea volumi o superfici aggiuntive e, data la sporgenza minima dalla facciata, è destinata al solo riparo dell’affaccio dagli agenti atmosferici.

Il Collegio richiama precedenti conformi, tra cui una pronuncia dello stesso TAR Campania su una tettoia di analoghe dimensioni, nonché decisioni in tema di pertinenze edilizie. Ne deduce la fondatezza delle censure relative alla classificazione del manufatto ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001.

Non muta la conclusione l’ubicazione dell’immobile in zona classificata come insediamenti di interesse storico, in ragione delle caratteristiche dell’opera e in assenza di ulteriori elementi da cui desumere una maggiore incisività sul prospetto dell’edificio. Assorbiti gli ulteriori profili, il ricorso è accolto con annullamento dell’ordinanza di demolizione. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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