Ottemperanza per carta docente: nomina del commissario ad acta in caso di inadempimento del Ministero (TAR Lombardia n. 2333 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al giudicato, condanna l’Amministrazione a provvedere entro un termine assegnato, nominando sin da subito un commissario ad acta che opererà solo in caso di ulteriore inerzia. L’attività demandata al commissario, rientrando nei suoi compiti istituzionali, non comporta l’attribuzione di alcun compenso. La pronuncia dichiarativa del diritto può essere eseguita in forma specifica anche nel giudizio di ottemperanza, ove l’Amministrazione non vi abbia dato spontaneamente corso.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato aveva prestato servizio presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per cinque anni scolastici consecutivi. Con sentenza del 2023, il Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, nella misura di 500 euro per ciascun anno, condannando l’Amministrazione a provvedere. Il Ministero non aveva però eseguito spontaneamente la pronuncia, ormai passata in giudicato e notificata nel 2025. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, lamentando la persistente inerzia dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che l’inadempimento dell’Amministrazione non era contestato. La sentenza azionata risultava passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, e notificata al Ministero; risultavano pertanto soddisfatte le condizioni di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario.
Il Collegio ha pertanto condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari.
Il TAR ha infine precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, con la conseguenza che non è dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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