Giudizio di ottemperanza a decreti ingiuntivi e interessi residui (TAR Campania n. 8566 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., il creditore di un ente locale può ottenere l’esecuzione dei decreti ingiuntivi azionati anche limitatamente alle sole spettanze residue, quando il debitore non provi l’integrale adempimento. Accertata l’esecutorietà del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’ente di provvedere e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La sospensione del giudizio per il piano di riequilibrio finanziario pluriennale viene meno una volta intervenuta l’approvazione della sua riformulazione ai sensi dell’art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000.
Il Fatto
La ricorrente, struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale, agiva per l’ottemperanza a due decreti ingiuntivi resi dal giudice ordinario nei confronti del Comune resistente, per complessivi importi liquidati in suo favore e non corrisposti.
Nelle more del giudizio, l’ente pagava la sola sorta capitale, mentre la ricorrente confermava il proprio interesse alla decisione limitatamente alle spettanze residue a titolo di interessi, quantificate in un credito complessivo di euro 5.440,12, oltre accessori. Il giudizio veniva dapprima sospeso per effetto della normativa emergenziale e del piano di riequilibrio dell’ente, poi ripreso dopo l’intervenuta approvazione della riformulazione del piano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione dell’assenza di prova, da parte del Comune resistente, dell’integrale esecuzione dei titoli azionati. Tale rilievo fonda il giudizio di ottemperanza, poiché i decreti ingiuntivi conservano piena esecutorietà e il creditore ha interesse alla definizione anche per le sole pretese residue.
Il Tribunale richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, verificando la sussistenza di entrambi i presupposti: l’esecutorietà del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio. Ne deriva l’accoglimento del ricorso.
La precedente sospensione era stata disposta in ragione delle disposizioni emergenziali di cui all’art. 53 del d.l. n. 104/2020 e dell’avvio del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Tale impedimento è venuto meno con l’approvazione della riformulazione del piano da parte della competente Sezione regionale di controllo, comunicata dall’ente e richiamata ai sensi dell’art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000.
Il Collegio ordina pertanto al Comune di provvedere, entro sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze residue, così come liquidate nei decreti e non ancora corrisposte. Designa sin d’ora il Commissario ad acta, che provvederà in caso di perdurante inottemperanza, con compenso posto a carico dell’ente onerato. Le spese del giudizio, comprensive di quelle successive ai titoli azionati, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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