Incompletezza documentale e omessa costituzione del Comune: il TAR dispone istruttoria (TAR Lombardia n. 2996 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa costituzione dell’Amministrazione resistente e l’incompletezza della documentazione versata in atti non determinano automaticamente l’accoglimento del ricorso, ma legittimano il giudice amministrativo a disporre incombenti istruttori officiosi ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., al fine di acquisire dall’ente la relazione sul procedimento e la copia integrale degli atti. L’istruttoria è disposta quando la documentazione prodotta dalla parte ricorrente risulti incompleta, con particolare riferimento all’istanza di permesso di costruire e agli elaborati progettuali di raffronto, e sia necessario verificare la legittimità del provvedimento di diniego.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento di diniego adottato dal Comune di Pianello del Lario in data 21.9.2024, relativo alla domanda di permesso di costruire presentata con prot. n. 2717 del 5.7.2024. Il Comune non si costituiva in giudizio.
Nel corso dell’udienza pubblica, il Collegio rilevava che la documentazione versata in atti dalla ricorrente risultava incompleta: mancavano, in particolare, l’istanza di permesso di costruire corredata degli allegati e la sezione C-C di raffronto con indicazione delle quote e della sopraelevazione, completa di misure, prodotta in data 6.9.2024 in riscontro alla richiesta di integrazione documentale del Comune del 3.8.2024.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire una dettagliata relazione dal Comune di Pianello del Lario sul procedimento relativo all’istanza presentata dalla ricorrente, nonché copia integrale di tutta la documentazione depositata nell’ambito del medesimo procedimento. L’omessa costituzione dell’Amministrazione e la carenza documentale hanno pertanto imposto l’esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice.
Il Collegio ha precisato che l’Amministrazione comunale dovrà provvedere agli adempimenti richiesti nel rigoroso rispetto delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza. La comunicazione dell’ordinanza sarà effettuata dalla Segreteria del Tribunale personalmente al Comune, attesa la sua omessa costituzione in giudizio.
L’ordinanza di incombenti istruttori è stata emanata nella camera di consiglio del 4 giugno 2026, con fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione all’11 novembre 2026. La decisione non definisce il giudizio nel merito, ma lo sospende temporaneamente per consentire l’acquisizione degli elementi necessari alla decisione.
L’istruttoria disposta si rende necessaria perché il quadro probatorio disponibile non consente al Collegio di valutare compiutamente la legittimità del diniego impugnato, in ragione sia della mancata produzione integrale degli atti del procedimento sia dell’assenza processuale dell’ente che ha adottato il provvedimento gravato.
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Nota della Redazione
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