Porto d’armi, effetto conformativo e valutazione di affidabilità (TAR Campania n. 8471 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio della licenza di porto d’armi per difesa personale costituisce un’eccezione al generale divieto di portare armi e presuppone il dimostrato bisogno di cui all’art. 42 T.U.L.P.S., inteso come eccezionale e attuale esigenza di autodifesa, differenziata rispetto a quella del comune cittadino. Il requisito della buona condotta e dell’affidabilità, di cui all’art. 43 T.U.L.P.S., può essere negato anche in assenza di condanne definitive, valorizzando elementi sintomatici quali il rinvio a giudizio e l’interdittiva antimafia che abbia colpito la società amministrata dal richiedente. L’effetto conformativo della sentenza di annullamento per vizi di istruttoria o motivazione non vincola l’Amministrazione a un determinato contenuto, ma solo a una corretta riedizione del potere. Non integra causa di sospensione necessaria del giudizio amministrativo la pendenza di un ricorso dinanzi alla Corte EDU, mancando un rapporto di pregiudizialità tecnica.

Il Fatto

Il ricorrente, amministratore unico e socio di una società operante negli appalti di igiene urbana, presentava nel gennaio 2016 istanza di rilascio della licenza di porto d’arma corta per difesa personale, allegando rischi per la propria incolumità connessi all’attività imprenditoriale e di essere stato vittima di tentativi di estorsione.

La Prefettura rigettava l’istanza con provvedimento del 2021. Quel diniego veniva annullato da questo Tribunale per difetto di istruttoria e motivazione, con previa sospensione cautelare ai fini del riesame. Rinnovata l’istruttoria, l’Amministrazione confermava il rigetto con decreto del 23 agosto 2022, fondato sull’assenza di denunce circostanziate nel quinquennio, sul rinvio a giudizio dell’istante e su due interdittive antimafia a carico della società. Il ricorrente impugna il nuovo diniego; alla vigilia dell’udienza deposita istanza di sospensione per pregiudizialità, per un ricorso pendente dinanzi alla Corte EDU.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione. La pendenza di un ricorso davanti alla Corte EDU non rientra tra le ipotesi tassative dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e non sussiste pregiudizialità tecnica: il giudizio sull’interdittiva e quello sul porto d’armi hanno oggetto e petitum diversi, e la decisione sovranazionale non è idonea a definire la presente causa.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. La licenza è eccezione al divieto di portare armi e richiede il dimostrato bisogno, quale esigenza attuale e concreta non altrimenti fronteggiabile, distinta da quella del comune cittadino. L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, dovendo bilanciare l’interesse individuale con quello alla sicurezza collettiva; richiamata la sentenza della Corte cost. n. 109 del 2019, che riconosce ampio margine al legislatore nella regolazione dei presupposti della licenza.

Quanto all’effetto conformativo, il Tribunale chiarisce che l’annullamento per vizi formali o procedimentali obbliga solo a una corretta riedizione del potere, non a un esito predeterminato. La Prefettura ha rinnovato l’istruttoria con verifiche aggiornate e ha motivato il diniego: il potere è stato legittimamente esercitato.

Sul dimostrato bisogno, le verifiche presso il Comando Carabinieri competente non hanno confermato denunce circostanziate di minacce o aggressioni nel quinquennio, il che priva di attualità le allegazioni del ricorrente, risalenti ad anni precedenti. Sull’affidabilità, il Collegio valorizza il rinvio a giudizio, che non equivale a condanna né determina le preclusioni degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., ma può essere oggettivamente apprezzato nel giudizio prognostico. Rileva altresì l’interdittiva antimafia confermata dal Tribunale e il ruolo apicale rivestito dall’istante nella società colpita.

Infine, non è violato l’art. 10-bis, ultimo comma, della legge n. 241/1990: gli elementi del nuovo diniego sono in parte nuovi e in parte diversamente apprezzati, non mera riproposizione di motivi già superati. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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