Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 8469 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Sussistono i presupposti dell’azione esecutiva quando il titolo è notificato alla pubblica amministrazione e decorre infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996. Grava sull’amministrazione, a norma dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo. In difetto, il ricorso è fondato e va accolto, con assegnazione del termine per l’esecuzione e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con emissione dei relativi buoni da 500,00 euro per ciascun anno, oltre interessi.

Formatosi il giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso di ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con il solo patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, senza allegare l’avvenuta esecuzione. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa processuale dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che ammette il giudizio di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il ricorso è stato notificato e depositato il 12/05/2025, nel rispetto del dimezzamento dei termini di cui all’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e del disposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm.

Il giudice amministrativo verifica poi la valenza di cosa giudicata del provvedimento, attestata dalla cancelleria del Tribunale, e la ritualità della notificazione del titolo esecutivo al Ministero. Richiama la disciplina dell’art. 475 cod. proc. civ. e dell’art. 115, comma 2, cod. proc. amm., come modificata dal d.lgs. n. 149/2022, secondo cui le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva. Risultano così integrati i presupposti dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, con il decorso infruttuoso dei centoventi giorni dalla notifica del titolo.

Nel merito, il TAR rileva che l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato e che su di essa incombe, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo. Esclusa ogni dimostrazione in tal senso, il ricorso è fondato e va accolto, con ordine di esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., quale commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso commissariale è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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