Archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno: illegittima la mancata comunicazione del preavviso di rigetto (TAR Molise n. 148 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998 per mancata trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto con le modalità telematiche richieste è illegittima se non è preceduta dalla comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. La previsione normativa che esclude la revoca del nulla osta ove il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore implica, infatti, che il richiedente sia messo nelle condizioni di conoscere il ritardo e di allegare elementi probatori a propria discolpa. La circostanza che l’archiviazione sia stata disposta dall’applicazione automatica di una regola procedurale da parte del sistema informatico ministeriale non esclude l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario, entrato in Italia tramite il c.d. “decreto flussi” con nulla osta per lavoro subordinato, vedeva archiviata la propria istanza di permesso di soggiorno dalla Prefettura per mancata trasmissione del contratto di soggiorno nei termini e nelle modalità prescritte. Il datore di lavoro, tuttavia, aveva caricato sul portale il contratto di soggiorno sottoscritto analogicamente e l’interessato aveva presentato l’istanza allegando la prova di tale sottoscrizione. Solo a seguito di un’istanza di accesso agli atti, il ricorrente apprendeva che la pratica era stata archiviata in via automatica in data 29.09.2025. Il lavoratore e il datore di lavoro non avevano, quindi, ricevuto alcuna comunicazione della presunta irregolarità.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR esamina congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. La norma applicata dall’Amministrazione, ovvero l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, prevede la revoca del nulla osta qualora il contratto di soggiorno non sia trasmesso nei termini, ma con una fondamentale clausola di salvezza: “salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore”.
Il Collegio, richiamando la coeva giurisprudenza del TAR Emilia Romagna, Sez. I, n. 409/2026, evidenzia che tale clausola impone all’Amministrazione di porre il lavoratore e il datore di lavoro nelle condizioni di conoscere la mancata ricezione del contratto. Solo così i privati possono allegare e dimostrare le cause che hanno determinato il ritardo, esercitando la facoltà loro espressamente riconosciuta dalla legge.
Non assume rilievo, ad avviso del Tribunale, la circostanza che l’esito sfavorevole sia derivato dall’automatica applicazione di una regola procedurale da parte del sistema informatico ministeriale e non da una valutazione discrezionale dell’Amministrazione. La previsione normativa che ammette la prova contraria richiede necessariamente che il richiedente sia informato del ritardo o della mancata trasmissione, così da poter dimostrare la non imputabilità del proprio comportamento.
Nella vicenda in esame, né il datore di lavoro né il lavoratore hanno avuto conoscenza della mancata trasmissione del contratto di soggiorno nei termini e nelle modalità richieste. Essi non hanno pertanto potuto allegare elementi probatori per dimostrare che il ritardo non era loro imputabile, come pur espressamente previsto dalla norma posta a base dell’atto impugnato. Per tale ragione il provvedimento di archiviazione è stato annullato, restando assorbite le ulteriori censure e dovendo l’Amministrazione riavviare il procedimento e concluderlo rilasciando gli atti dovuti ove ne sussistano i presupposti. Le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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