Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 428 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
È principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Il ricorrente può pertanto dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. In tale evenienza il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ossequio al principio dispositivo. La declaratoria consegue alla sola dichiarazione del difensore, senza necessità di esame del merito.
Il Fatto
Con determinazione dirigenziale n. 2007 del 20 dicembre 2022 la Provincia di Teramo ha indetto la gara per la concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dagli incidenti stradali, per un valore complessivo di € 455.000,00. All’esito dei lavori della Commissione, la ricorrente è stata proposta per l’aggiudicazione, con offerta sottoposta a verifica di anomalia.
Dopo un articolato iter istruttorio, la Provincia ha dichiarato anomala l’offerta ed escluso la società. Il ricorso proposto avverso tale esclusione è stato respinto con la sentenza n. 483/2024 e la società ha proposto appello al Consiglio di Stato. Nelle more, la Provincia ha aggiudicato la gara alla controinteressata con determina dirigenziale n. 221 del 12 marzo 2025, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio. La ricorrente ha poi rinunciato all’istanza cautelare e, in data 30 luglio 2025, ha depositato nota dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del rigetto dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La difesa della ricorrente ha depositato nota con cui ha dichiarato la perdita di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite, dopo che il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello.
Il Tribunale richiama il principio generale del processo amministrativo della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente, esercitabile fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Entro tale limite la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia.
In questa evenienza il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve dunque limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione è conforme all’orientamento richiamato, secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice decidere la controversia nel merito, in omaggio al principio dispositivo. A sostegno sono citate T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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