Porto d’armi: assunzione occasionale di stupefacenti e revoca (TAR Calabria n. 747 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia concernenti le armi, l’accertamento dell’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti in tempi non risalenti integra la causa di non idoneità psico-fisica prevista dall’art. 1, comma 5, del D.M. 28 aprile 1998 e legittima la revoca del porto di fucile nonché il diniego dell’istanza di nuovo titolo. La mancata dimostrazione, in sede penale, dello stato di alterazione psico-fisica alla guida non elide la distinta positività riscontrata in ambito ospedaliero. In presenza di un giudizio ampiamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo si limita a verificarne l’irrazionalità manifesta o il travisamento dei fatti, non a sostituirsi all’autorità di pubblica sicurezza. Il dovere di esame delle memorie procedimentali non impone la confutazione analitica di ogni deduzione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza di porto di fucile per uso sportivo, presentava istanza per ottenere il porto di fucile per uso caccia. A seguito di un sinistro stradale, nel corso del ricovero ospedaliero in prognosi riservata era risultato positivo a cannabinoidi e benzodiazepine. Sulla base di tale accertamento la Questura avviava due procedimenti: l’uno di revoca della licenza sportiva, l’altro di diniego dell’istanza di porto per uso caccia.
Il ricorrente presentava deduzioni, evidenziando l’archiviazione del procedimento penale, un test antidroga spontaneo negativo e l’idoneità accertata presso la medicina legale. I provvedimenti venivano comunque adottati con motivazione identica, incentrata sulla non idoneità psico-fisica per il possesso di licenze in materia di armi. Il ricorrente impugnava così entrambi i decreti davanti al TAR Calabria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal carattere eccezionale dell’autorizzazione alla detenzione e al porto delle armi. Le esigenze di incolumità pubblica prevalgono sull’interesse del richiedente, che può essere soddisfatto solo quando il soggetto risulti esente da mende e al di sopra di ogni sospetto. Su questa base la revoca e il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi e vicende personali prive di rilevanza penale.
Quanto al sindacato giurisdizionale, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’autorità competente nel valutare l’opportunità della misura, ma solo accertare che la valutazione non sia ictu oculi errata o inficiata da travisamento dei fatti e irrazionalità manifesta. Il Collegio richiama i principi di Cons. Stato, Sez. III, n. 5398/2014, n. 3979/2013, n. 4121/2014, n. 2404/2017 e n. 6812/2018, oltre a Cons. Stato, Sez. III, n. 2294/2011 e n. 5678/2012, in punto di adeguatezza della motivazione.
Nel merito, i pregiudizi valorizzati consistono nella positività a cannabinoidi e benzodiazepine riscontrata in occasione del ricovero e nella vicenda del sinistro, temporalmente non risalente rispetto all’adozione dei provvedimenti. Tali elementi rendono l’interessato non pienamente affidabile all’uso delle armi. Il Collegio reputa irrilevante l’archiviazione penale: essa è dipesa dalla mancata prova dello stato di alterazione durante la guida, circostanza distinta dal consumo in sé, che resta accertato.
Parimenti irrilevanti sono i test antidroga effettuati spontaneamente, perché eseguiti in momenti scelti dal ricorrente e dunque non idonei a elidere la significatività dei pregiudizi posti a base degli atti. Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che l’obbligo di esaminare le memorie procedimentali non impone la confutazione analitica di ogni deduzione, purché il provvedimento renda percepibili le ragioni del mancato adeguamento. L’amministrazione ha dato conto di aver valutato le osservazioni, reputandole inidonee a mutare il segno dei provvedimenti. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la natura meramente formale della difesa dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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