Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica docente (TAR Campania n. 312 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm. la sussistenza dei presupposti va verificata sulla mancata impugnazione del titolo esecutivo, attestata da certificazione di cancelleria, e sull’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine stabilito e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1284/2025, il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a mettere a disposizione di una docente precaria la Carta elettronica dell’importo di € 500,00, con le modalità previste per il personale di ruolo, per l’anno scolastico 2023/2024 svolto con incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche.

La sentenza, notificata all’amministrazione, non veniva impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Il Ministero non dava però esecuzione al giudicato. La lavoratrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina del commissario ad acta, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti emergono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Assume rilievo decisivo la mancata impugnazione del titolo, attestata da apposita certificazione della cancelleria, insieme all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo azionato.

Quanto al commissario ad acta, il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 e che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione.

Il Collegio dispone inoltre, a favore della ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura parametrata alla non particolare complessità delle questioni, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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