Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica docente e poteri commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 400 del 09.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore può agire senza previa diffida, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., e senza che sia necessaria l’apposizione della formula esecutiva, come dispone l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato. L’inerzia non è giustificata dal rilievo che competente sia altro organo del medesimo Ministero, poiché l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di adottare o trasmettere gli atti all’organo competente. Il giudice amministrativo fissa il termine per l’esecuzione e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario le ha riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati. Il titolo è rimasto ineseguito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La parte ha quindi proposto ricorso innanzi al giudice amministrativo, competente in materia di ottemperanza, per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha deciso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso in numerose pronunce, tra cui la sentenza n. 267 del 2025.

In primo luogo, è stata riconosciuta la presenza del titolo esecutivo e la mancata ottemperanza, nonché il superamento del termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La norma, pur calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile al procedimento di ottemperanza con i necessari adattamenti.

Il Collegio ha precisato che il richiamo al titolo esecutivo non impone la spedizione in forma esecutiva, perché ai fini dell’ottemperanza l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude l’apposizione della formula. Ha inoltre osservato che, per l’art. 6, comma 1, lett. e), legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta o trasmette gli atti all’organo competente: l’intimato non può quindi invocare la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero per giustificare l’inerzia.

Il ricorso è stato pertanto accolto. Le somme relative al bonus carta docenti devono essere accreditate sulla carta elettronica della ricorrente, con accessori di legge, entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Pescara, con possibilità di delega. Non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per le penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi.

Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila, in ragione della serialità del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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