Pay back dispositivi medici: la definizione agevolata non estingue l’interesse al ricorso (TAR Lazio n. 12984 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta della società fornitrice di dispositivi medici di avvalersi della definizione agevolata del meccanismo di pay back, versando la quota ridotta del proprio debito, determina il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso proposto avverso i provvedimenti di ripiano. Tale scelta, pur in assenza dell’attestazione regionale dell’avvenuto versamento prevista dalla legge, costituisce un fatto sopravvenuto che priva di utilità concreta la decisione di merito, legittimando la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Piemonte hanno definito i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale tramite il meccanismo del pay back. Nel corso del giudizio sono intervenute plurime disposizioni legislative di definizione agevolata: l’art. 8 del D.L. n. 34/2023, che ha ridotto al 48% l’importo dovuto per le aziende che avessero rinunciato al contenzioso, e, successivamente, l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, che ha ulteriormente ridotto al 25% la quota per i versamenti effettuati entro trenta giorni dalla conversione.
La Motivazione della Corte
Il difensore della società ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, evidenziando l’intervenuto versamento della quota del 25% del dovuto ai sensi della normativa da ultimo richiamata. Il Collegio ha rilevato che, per pervenire a tale declaratoria, la legge richiede la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell’avvenuto versamento, che nella fattispecie mancano.
Il TAR Lazio ha tuttavia osservato che la richiesta della ricorrente poteva essere comunque valutata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, in quanto idonea a evidenziare una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito. In udienza, il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della propria intenzione di porre a fondamento della decisione tale questione rilevata d’ufficio.
La scelta della società di avvalersi del beneficio normativo, versando la quota ridotta e accettando la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale, ha comportato il definitivo superamento della contestazione sull’obbligo di pagamento, rendendo inutile una pronuncia nel merito sulle censure proposte avverso i provvedimenti di ripiano. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese tra le parti costituite, sussistendo giusti motivi.
Nota della Redazione
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