Compensi forfettari ADER illegittimi se non adeguati all’importanza dell’opera (TAR Lazio n. 14333 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 3, della L. n. 49/2023, pur escludendo gli agenti della riscossione dall’ambito applicativo della disciplina sull’equo compenso, impone loro di garantire, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto dell’eventuale ripetitività della prestazione. Tale criterio di adeguatezza, sebbene consenta di discostarsi dai parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, non legittima l’adozione di compensi fissi e forfettari che segnino uno scostamento manifestamente sproporzionato rispetto ai valori ministeriali, senza una motivazione che dia conto delle ragioni della misura e della sua conformità al parametro legale. La natura seriale del contenzioso della riscossione non può essere invocata apoditticamente per giustificare importi pari a una frazione minima dei minimi tabellari. La tabella compensi che prevede un sistema di liquidazione omnicomprensivo e non rimodulabile al rialzo, con decurtazioni che possono superare il 90% dei parametri, è illegittima per manifesta irragionevolezza.
Il Fatto
Un avvocato e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce hanno impugnato il “Regolamento Avvocati 2025” dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), nella parte in cui disciplina i compensi professionali per gli avvocati del libero foro iscritti all’elenco per la difesa dell’ente. I ricorrenti hanno dedotto che la tabella compensi allegata, applicata al contenzioso seriale della riscossione, fissava importi fissi e forfettari ricompresi tra un decimo e un ventesimo dei parametri minimi del D.M. n. 55/2014, senza alcun rinvio ai criteri legali di importanza dell’opera e senza previsione di meccanismi di verifica o correzione. È stata altresì censurata la disposizione che esclude il rimborso delle spese di trasferta per gli spostamenti all’interno del Distretto di Corte d’Appello di iscrizione del professionista.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato le eccezioni di inammissibilità. Quanto all’interesse del singolo professionista, le clausole contestate hanno portata immediatamente escludente, in quanto recano condizioni negoziali che rendono il rapporto eccessivamente oneroso. Quanto alla legittimazione del Consiglio dell’Ordine, essa sussiste in quanto l’ente è preposto a garantire il rispetto delle regole deontologiche e a tutelare il decoro della professione, con la precisazione che la legittimazione dei Consigli nazionali ex art. 5, comma 4, L. n. 49/2023 è tutela aggiuntiva e non derogatoria di quella degli Ordini territoriali. Il Collegio ha inoltre disposto l’estromissione del controinteressato per difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo: ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. n. 49/2023, gli agenti della riscossione, pur non essendo vincolati all’applicazione integrale dei parametri ministeriali, devono garantire compensi adeguati all’importanza dell’opera, considerando l’eventuale ripetitività della prestazione. I parametri del D.M. n. 55/2014 (e successive modifiche) costituiscono pur sempre il termine di raffronto oggettivo per valutare l’adeguatezza dell’onorario, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa.
Applicando tali coordinate, il TAR ha rilevato che i compensi previsti per il contenzioso seriale presentano uno scostamento radicale dai valori tabellari, attestandosi in misura percentuale tra il 3,47% e il 28,80% dei parametri medi, con punte di decurtazione superiori al 90% per le liti di valore più elevato. Tale sistema non è sorretto da alcuna motivazione che giustifichi la sproporzione, né la natura routinaria del contenzioso – pur innegabile – può essere assunta a presupposto automatico per la determinazione di compensi irrisori. Il Collegio ha altresì escluso che le esigenze di contenimento della spesa pubblica possano prevalere sull’interesse alla giusta remunerazione del professionista.
Quanto al rimborso delle spese di trasferta infradistrettuali, la previsione che lo esclude determina una disparità di trattamento non adeguatamente motivata, anche perché spostamenti all’interno del Distretto possono comportare percorrenze superiori a quelle tra Distretti diversi. Tale limitazione incide sull’ammontare finale dei compensi e quindi sulla loro adeguatezza. Il ricorso è stato accolto con annullamento delle disposizioni regolamentari illegittime, salva la riedizione del potere, e assorbimento delle restanti censure e della questione di legittimità costituzionale. Spese compensate per la novità delle questioni.
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Nota della Redazione
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