Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 398 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti che comportano il pagamento di somme di danaro si applica al processo amministrativo con i necessari adattamenti, non essendo richiesta l’apposizione della formula esecutiva ai sensi dell’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. L’amministrazione intimata non può giustificare la propria inerzia invocando la competenza di altro organo del medesimo Ministero, poiché il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990. L’azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale ordinario una sentenza che riconosce il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, commi 121 ss., della legge n. 107/2015, in relazione a determinati anni scolastici. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli uffici scolastici territoriali non hanno dato esecuzione al giudicato.
La parte ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’attuazione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza ottemperare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 74 cod. proc. amm., decidendo con sentenza in forma semplificata per la manifesta fondatezza del ricorso. Rileva la presenza del titolo e la mancata ottemperanza al giudicato, nonché il superamento del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996.
Il Tribunale conferma il proprio orientamento: la norma, calibrata sul processo civile, è applicabile al procedimento di ottemperanza con gli opportuni adattamenti. Il riferimento al titolo esecutivo non impone la spedizione in forma esecutiva, poiché l’art. 115, comma 3, cod. proc. amm. esclude espressamente tale requisito ai fini del giudizio di ottemperanza.
Quanto all’inerzia, il Collegio osserva che l’organo intimato non può addurre la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990, adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. L’azione di ottemperanza, inoltre, può proporsi senza previa diffida ex art. 114 cod. proc. amm.
Il ricorso è quindi accolto. Le somme accertate, relative al bonus carta docenti, vanno accreditate sulla carta elettronica della ricorrente entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia viene nominato un commissario ad acta. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario. Vista la serialità del contenzioso, il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti de L’Aquila.
Nota della Redazione
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