Silenzio della stazione appaltante sull’istanza di revisione prezzi e obbligo di provvedere (TAR Basilicata n. 468 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istituto della revisione prezzi nei contratti pubblici si atteggia secondo un modello procedimentale bifasico, nel quale la verifica dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale costituisce esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale della stazione appaltante. L’inserzione obbligatoria della clausola di revisione periodica del prezzo non attribuisce all’appaltatore un diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo, ma impone all’amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori normativamente previsti. Ne consegue che la posizione giuridica dell’appaltatore che richiede l’adeguamento è di interesse legittimo, divenendo diritto soggettivo solo dopo il riconoscimento della pretesa in esito all’istruttoria, quando la controversia investe il solo quantum. Di fronte all’inerzia della stazione appaltante sulla specifica istanza dell’appaltatore, questi può impugnare il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un contratto per l’espletamento del servizio triennale di vigilanza armata presso strutture ospedaliere, ha presentato istanza di adeguamento dei prezzi per le prestazioni erogate in esecuzione del rapporto contrattuale. L’Azienda ospedaliera regionale intimata è rimasta inerte, non concludendo il procedimento con alcun provvedimento espresso.

La società ha quindi proposto ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, chiedendo la condanna della stessa alla conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta per l’eventualità di ulteriore inadempimento. L’Azienda, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la natura dell’istituto della revisione prezzi richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. La verifica dei presupposti del compenso revisionale integra un potere autoritativo tecnico-discrezionale, nel quale l’amministrazione bilancia l’interesse dell’appaltatore alla revisione con l’interesse pubblico al risparmio di spesa e alla regolare esecuzione del contratto.

Da questa qualificazione discende la conseguenza sul piano delle posizioni soggettive. L’appaltatore è titolare di un interesse legittimo quando chiede l’adeguamento in base alle risultanze istruttorie, perché la relativa valutazione è espressione di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante. Solo dopo il riconoscimento della pretesa la posizione assume consistenza di diritto soggettivo, residuando la sola questione del quantum del compenso.

La qualificazione autoritativa del potere comporta che il privato contraente possa avvalersi unicamente dei rimedi tipici di tutela dell’interesse legittimo. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione sulla specifica richiesta, l’appaltatore è pertanto legittimato a impugnare il silenzio-inadempimento, secondo l’indirizzo già espresso dal medesimo Tribunale.

Su tali premesse il Collegio rileva l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente, che non ha concluso il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine generale prescritto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il ricorso è quindi accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’Azienda di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza. Il Collegio dispone inoltre la trasmissione della decisione alla Corte dei Conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990, all’atto del passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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