Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente senza accessori (TAR Sicilia n. 2383 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il contenuto del giudicato costituisce il limite oggettivo dell’azione esecutiva: non possono essere attribuite utilità ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal titolo. Pertanto, ove la sentenza azionata abbia espressamente escluso la debenza di interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria, il giudice dell’ottemperanza non può riconoscerli, neppure in via accessoria. Decorso il termine dilatorio del art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, senza spontanea esecuzione, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. È applicabile la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015, quando l’applicazione non risulti manifestamente iniqua.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 202/2023 del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata all’Amministrazione. Con quel titolo il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della c.d. Carta del docente per l’anno scolastico 2021/2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di euro 500,00 sulla relativa Carta elettronica, oltre alle spese di lite.

Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Ha domandato inoltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato nei limiti precisati. Ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata, ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022 e la condanna all’accredito di euro 500,00. È risultato decorso il termine dilatorio del art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza spontanea esecuzione, con conseguente sussistenza dei presupposti per dichiarare l’obbligo di integrale esecuzione.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di interessi legali, interessi moratori e rivalutazione monetaria. Il titolo esecutivo azionato aveva espressamente escluso la debenza di tali accessori, affermando che il beneficio riconosciuto non è equiparabile a retribuzione né costituisce bene fruttifero. In sede di ottemperanza, ha precisato il Tribunale, non possono essere attribuite utilità ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal giudicato, il cui contenuto segna il limite oggettivo dell’azione esecutiva.

È stata accolta la domanda di fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015. Il Tribunale ha escluso che l’applicazione potesse risultare manifestamente iniqua, poiché l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti dal titolo non presentano particolare complessità e l’Ente debitore non ha rappresentato altre ragioni ostative. La penalità è determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla notificazione della pronuncia.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore competente, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate, in ragione dell’accoglimento solo parziale delle domande.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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