Inerzia della Regione e ottemperanza al giudicato del giudice di pace (TAR Basilicata n. 466 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della pubblica amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario integra violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuto integrale adempimento, non potendo limitarsi a contestare la pretesa. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione, fissa un termine, nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e dispone la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione di una sentenza del Giudice di pace che aveva condannato la Regione al pagamento di somme in suo favore. Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione, che però non ha adempiuto.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alla penalità di mora. La Regione, regolarmente evocata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali. Ha ritenuto rispettati i termini dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm., essendo il ricorso depositato in segreteria il 12 luglio 2025, a fronte della notificazione effettuata il 30 giugno precedente.

Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, risultando il titolo notificato all’amministrazione l’11 febbraio 2025. È stata acquisita l’attestazione di cancelleria sul passaggio in giudicato della sentenza azionata.

Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. Il Collegio ha qualificato l’inerzia dell’Ente come palese violazione dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al provvedimento del giudice ordinario. Ha ribadito che l’amministrazione deve provare l’avvenuto integrale adempimento, citando sul punto Cass. SS.UU. n. 12533/2001, non risultando assolta tale prova prima della notifica del ricorso per ottemperanza.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo di esatta e integrale esecuzione, con pagamento delle somme spettanti, detratto quanto già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o suo delegato, ponendo a carico dell’amministrazione le spese della funzione commissariale, liquidate in euro 300,00 secondo i parametri di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002.

Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ritenuta iniqua la misura, ha disposto la penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite, liquidate forfetariamente in euro 1000,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario, includono in modo omnicomprensivo le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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