Conversione permesso stagionale: irrilevante la residenza, annullato il diniego (TAR Lombardia n. 3646 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato è subordinata esclusivamente all’avvenuta assunzione per almeno tre mesi in occasione dell’ingresso autorizzato e all’effettività del nuovo rapporto di lavoro, dovendo il richiedente dimostrare solo il possesso dei requisiti per il rilascio del titolo. L’iscrizione anagrafica in una determinata provincia non costituisce requisito legale per la conversione, né può legittimare la revoca del nulla osta già rilasciato. È altresì inammissibile l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato attraverso ragioni ostative non emergenti dal suo testo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale. A seguito del rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione, l’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca, segnalando carenze documentali. Con il provvedimento finale, l’istanza veniva rigettata sull’unica base della mancata residenza del richiedente nella provincia di competenza, circostanza emersa dal modello Unilav. Il provvedimento veniva impugnato dal ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare il difetto di conferenza del potere esercitato: a fronte del nulla osta rilasciato, l’Amministrazione avrebbe dovuto eventualmente disporne la revoca e non la reiezione della domanda già favorevolmente valutata. Inoltre, la relazione amministrativa richiamata in giudizio, menzionando pretese discrepanze sull’alloggio, introduce una ragione ostativa non presente nel provvedimento impugnato, configurando una inammissibile integrazione postuma della motivazione.

Nel merito, l’unica ragione ostativa emergente dal provvedimento è il difetto di residenza in provincia. Il Tribunale osserva che, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, l’unica condizione per la conversione del permesso stagionale è l’avvenuta assunzione per almeno tre mesi e l’effettività del nuovo rapporto di lavoro.

L’orientamento giurisprudenziale è pacifico nel ritenere che il richiedente debba dimostrare solo il possesso dei requisiti per il rilascio del permesso. Nel caso di specie, tali requisiti non sono contestati, tanto che il nulla osta era stato rilasciato. Il riferimento al requisito della residenza è quindi estraneo alla previsione normativa e inidoneo a precludere la conversione o a legittimare la revoca del nulla osta. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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