Retrocessione dei beni demaniali e illegittimità dell’ordine di messa in sicurezza (TAR Basilicata n. 391 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retrocessione ope legis allo Stato dei beni già trasferiti all’ente territoriale ai sensi dell’art. 56-bis, comma 5, d.l. n. 69/2013 non discende dal mero inutilizzo del bene protrattosi per tre anni, ma presuppone l’accertamento di tale circostanza all’esito di un apposito monitoraggio e richiede, per fini di certezza dei rapporti giuridici, un atto ricognitivo che ne verifichi i presupposti. L’ordinanza che ingiunga la messa in sicurezza del bene sul presupposto della avvenuta retrocessione è pertanto illegittima. La grave erroneità dei presupposti integra la violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, limiti esterni alla discrezionalità amministrativa, e fonda la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., in assenza di errore scusabile.
Il Fatto
L’Agenzia del Demanio ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 11.388,79 oltre interessi, corrispondenti ai costi dei lavori sostenuti per eseguire l’ordinanza n. 7 dell’11.05.2023. Con tale atto il Commissario Straordinario del Comune aveva ingiunto all’Agenzia di provvedere, entro cinque giorni, alla messa in sicurezza di un ponte ferroviario in località Vaieto.
L’ordine muoveva dal presupposto che il manufatto, già trasferito dal demanio statale al Comune con decreto del 04.12.2014 ai sensi dell’art. 56-bis, comma 5, d.l. n. 69/2013, fosse retrocesso ope legis allo Stato per inutilizzo triennale. Il TAR ha annullato l’ordinanza con sentenza n. 630/2023, confermata dal Consiglio di Stato n. 9685/2024. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è tempestivo, essendo proposto nel rispetto dei termini dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., ed è fondato. Sussistono tutti i presupposti della fattispecie risarcitoria. Le decisioni richiamate hanno incontestabilmente accertato l’illegittimità dell’ordinanza commissariale, ribadendo che la retrocessione non deriva dal mero inutilizzo da parte dell’ente assegnatario.
Il TAR richiama la motivazione già espressa: la retrocessione presuppone l’accertamento della circostanza di fatto all’esito di un apposito monitoraggio. Nel caso di specie il Comune, con nota del 26.06.2017, aveva chiesto la proroga dell’utilizzo dei beni trasferiti, confermandone la destinazione alla valorizzazione. Tale comunicazione palesa la perdurante condizione di utilizzo del bene, circostanza preclusiva dell’effetto retrocessivo erroneamente posto a fondamento dell’ordinanza.
La grave erroneità dei presupposti è indicativa della violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Non ricorre alcuna situazione di errore scusabile — contrasti giurisprudenziali, incertezza del quadro normativo o complessità della situazione di fatto — idonea a escludere la colpevolezza dell’apparato desumibile dall’illegittimità provvedimentale.
È evidente il nesso causale tra la determinazione e l’evento lesivo, consistente nei costi documentalmente provati nell’an e nel quantum. Il termine di cinque giorni è da ritenersi improcrastinabile, tenuto conto dei rilevanti interessi pubblici e della reiezione della domanda cautelare proposta ex art. 56 cod. proc. amm., dimostrativa della sollecita attivazione del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 cod. civ.
Il Comune va dunque condannato al risarcimento di euro 11.388,79, oltre interessi compensativi al saggio legale e rivalutazione monetaria secondo l’indice ISTAT, con spese di lite liquidate in euro 2.000,00 e contributo unificato a carico del soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.